Gratuito patrocinio ed esecuzione mandato d'arresto europeo: le novità
Pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 24/2019 che, modificando il Testo Unico spese di giustizia, disciplina il gratuito patrocinio in procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo
di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 72 del 26-3-2019) il d.lgs. n. 24/2019 attuativo della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Il provvedimento (qui sotto allegato), in vigore dal 10 aprile 2019, interviene con diverse modifiche al d.P.R. n. 115/2002, ovvero il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Eccole nel dettaglio.
Estensione del gratuito patrocinio
In primis, viene modificato l'art. 75 del d.P.R. aggiungendovi un apposito comma, il 2-bis, con l'effetto di estendere l'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato.
Si prevede che la disciplina del gratuito patrocinio si applichi, oltre ai casi previsti nei commi precedenti, anche:
- nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 69/2005, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva;
- nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69/2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.
Evasione fiscale: esclusi dal patrocinio solo i condannati in via definitiva
Viene inoltre modificato l'art. 91 che disciplina l'esclusione dal patrocinio. In particolare, intervenendo sul comma 1, lett a) del T.U., si stabilisce che debba essere escluso dal patrocinio a spese dello Stato solo il condannato (e non più anche l'indagato e l'imputato) con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Inoltre, modificando l'art. 76 (Condizioni per l'ammissione), comma 4-bis, del T.U. si prevede che anche per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
Data: 02/04/2019 10:00:00Autore: Lucia Izzo