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Asilo politico

Guida all’asilo politico. I presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e il permesso di soggiorno. Le novità del Decreto Salvini


Avv. Marco Sicolo - L'asilo politico è il diritto alla protezione e all'immunità offerto da uno Stato a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese di origine "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" (cfr. art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951).

Il diritto d'asilo nell'ordinamento italiano e comunitario

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Il diritto d'asilo è riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 10, che al comma 3° dispone: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Il quadro normativo di settore fa riferimento principalmente al D. lgs. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva europea 2004/83/CE e successivamente modificato dal D.lgs. 18/2014 e, più di recente, dal D.L. 113/18 (c.d. Decreto Sicurezza o Decreto Salvini).

A livello internazionale, è importante citare il c.d. Regolamento di Dublino, relativo ai criteri di determinazione dello Stato competente ad esaminare una domanda di asilo politico presentata in un Paese dell'Unione Europea. In linea generale, è ritenuto competente lo Stato in cui avviene l'ingresso dello straniero nel territorio della UE.

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria

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Lo Stato italiano può riconoscere al richiedente asilo politico lo status di rifugiato o lo status di beneficiario di protezione sussidiaria. Entrambe queste qualifiche rientrano nel concetto di protezione internazionale.

Lo status di rifugiato viene concesso, sulla scorta di quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra, al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato (per i motivi più sopra esposti) si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

La protezione sussidiaria, invece, è riconosciuta quando il cittadino straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto quale rifugiato, ma sussistono, in ogni caso, fondati motivi di ritenere che un suo ritorno nel Paese di origine comporterebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Il danno grave può essere rappresentato da uno dei seguenti eventi:

• condanna a morte o esecuzione della pena di morte;

• tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;

• minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata esercitata in situazioni di conflitto armato.

I casi di protezione speciale

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Fino a poco tempo fa, l'ordinamento italiano prevedeva un'ulteriore figura di protezione: il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ora rimosso dal Decreto Sicurezza del 2018.

Al suo posto, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale, al richiedente può essere concesso un permesso per protezione speciale, in caso di gravi condizioni di salute, calamità nel Paese d'origine, atti di particolare valore civile o per altri casi speciali, come lo sfruttamento sul lavoro.

Come ottenere il permesso di soggiorno per asilo politico

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È possibile presentare richiesta di asilo politico alla Polizia di Frontiera o in Questura.

Competente a decidere in merito è una delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito di colloquio con l'interessato. La Commissione è composta da quattro membri, in rappresentanza della Prefettura, della Polizia di Stato, dell'ente territoriale di riferimento e dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

Il soggetto a cui viene riconosciuta la protezione internazionale ottiene:

• un permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni, rinnovabile;

• accesso allo studio e all'occupazione;

• accesso al servizio sanitario nazionale e alle prestazioni assistenziali Inps;

• un documento di viaggio analogo al passaporto;

• diritto al ricongiungimento familiare.

Il rifugiato, inoltre, a differenza del beneficiario della protezione sussidiaria, può richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia (anziché dopo 10 anni, come previsto dalla disciplina generale per un soggetto extracomunitario).

Diniego e impugnazioni

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In caso di diniego della richiesta di protezione internazionale, l'interessato riceve dalla Questura il provvedimento di espulsione dal territorio italiano (a meno che non ricorrano gli elementi che giustifichino la concessione di un permesso per protezione speciale).

Avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre istanza di riesame alla Commissione, adducendo nuovi elementi a sostegno della propria posizione.

Il richiedente, inoltre, può proporre ricorso al tribunale, che decide con decreto impugnabile in Cassazione. In linea generale, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento e quindi consente al ricorrente di permanere sul territorio italiano fino alla decisione del giudice (a parte alcuni casi individuati dall'art. 35-bis comma 3° del D.L. 25/08).

Impedimenti al riconoscimento della protezione internazionale

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L'asilo politico non può essere accordato a chi abbia compiuto azioni particolarmente gravi, come:

• crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità;

• un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento, prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;

• azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Le novità del Decreto Sicurezza

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Con il citato D.L. 113/18, c.d. Decreto Sicurezza o Decreto Salvini, sono state introdotte norme più restrittive alla concessione dell'asilo politico.

In particolare, è stato ampliato il novero dei reati che, se accertati con sentenza definitiva a carico del richiedente, comportano il diniego e la revoca dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria.

Adesso, pertanto, comportano tale conseguenza, tra gli altri, anche i reati di spaccio, rapina, furto in abitazione e violenza sessuale, anche nelle fattispecie considerate non aggravate dal codice di procedura penale.

Inoltre, come accennato poco sopra, se il richiedente è imputato o risulta condannato in via non definitiva per uno dei reati sopra descritti, il ricorso contro l'eventuale rigetto della richiesta di protezione non impedisce l'espulsione, in pendenza della decisione del giudice.

Vedi anche:

- Immigrazione: la guida

- Articoli e approfondimenti su immigrazione

Data: 04/04/2019 18:00:00
Autore: Marco Sicolo