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Responsabilità medica: la Cassazione sulla prova del nesso di causalità

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato la regola della suddivisione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità sanitaria


di Gabriella Fabiani - Nell'ambito della responsabilità sanitaria l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta del sanitario - debitore e il danno lamentato spetta al paziente danneggiato.

Principio, questo, recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 07 Marzo 2019, n. 6593.

La vicenda

Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., a fondamento della domanda il ricorrente, in qualità di erede del paziente defunto, ha inteso richiedere la censura della sentenza del secondo grado per avere erroneamente ritenuto "con apparente o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione", che il Tribunale di prime cure avesse "correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica".

Nello specifico assume che la sentenza di primo grado abbia "ingiustamente addossato al paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale" e che la Corte, confermando la pronuncia,ha omesso di spiegare "perché sarebbe conforme al diritto in materia l'avere il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell'inadempimento qualificato".

Il riparto dell'onere probatorio

Con riferimento all'onere della prova - in ambito della responsabilità medica - orientamento consolidato è quello in base al quale spetta all'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si richiede il risarcimento.

Il predetto onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa o concausa del danno subito con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Da ultimo, è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione chiarendo, ulteriormente, che la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva sì il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).

Ne discende che spetta al creditore – paziente provare il nesso eziologico tra evento lesivo e condotta posta in essere dai sanitari e a questi ultimi l'onere di provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta.

Data: 04/04/2019 14:00:00
Autore: GABRIELLA FABIANI