Avvocati e commercialisti: in arrivo più competenze
Il testo del DDl semplificazioni, presto in discussione a Montecitorio, introduce misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, in particolare aumentando competenze di commercialisti e avvocati
di Lucia Izzo - Maggiori competenze per gli avvocati e i commercialisti che potranno autenticare alcuni atti. E' una delle diverse novità previste dal disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale" (n. 1074) (sotto allegato) attualmente all'esame della commissione Finanze e che presto dovrebbe arrivare innanzi all'aula di Montecitorio.
- Ddl semplificazioni: pacchetto a costo zero
- Le novità per avvocati e commercialisti
- Le novità per le partite IVA
- Contraddittorio obbligatorio nei procedimenti di controllo fiscale
- Addio modello 770?
- Le novità in materia di imposte
Ddl semplificazioni: pacchetto a costo zero
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Il pacchetto a costo zero contiene misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, molte delle quali particolarmente interessanti per professionisti e commercialisti, come dimostrano le parole di soddisfazione del presidente Cndcec, Massimo Miani, che parla di un testo "contenente una serie di misure di sicura utilità per il sistema fiscale del nostro Paese. Del resto, la necessità di una forte spinta alla semplificazione del sistema tributario - ha commentato - mi pare sia ampiamente avvertita anche dell'esecutivo, con il quale sul tema ci siamo più volti confrontati".
Le novità per avvocati e commercialisti
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Un emendamento al d.d.l., al voto in commissione, potrebbe consentire l'ampliamento delle competenze di avvocati e commercialisti, prevedendo che tali professionisti possano autenticare la sottoscrizione e curare il deposito dell'atto presso le camere di Commercio nel caso di cessione d'azienda, ovvero per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di un'azienda.
Tale possibilità, ex art. 2556 c.c., è oggi riservata esclusivamente ai notai, ma in futuro potrebbe essere estesa ai professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Avvocati e commercialisti pubblici ufficiali
Avvocati e commercialisti per tali limitati aspetti dunque diventerebbero dei pubblici ufficiali. Il testo dell'emendamento prevede infatti che "nell'attività di autentica e di certificazione - gli stessi - operano come pubblici ufficiali e devono conservare gli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai".
Le novità per le partite IVA
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Tra i vari interventi previsti in materia di semplificazione fiscale, il Capo I apre con l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in concomitanza con l'avvio a regime dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Si punta, inoltre, a introdurre un regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d'intento relative all'IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. Si prevede che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta debba risultare da un'apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni.
Sono comminate sanzioni per il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'IVA prima di aver riscontrato telematicamente nel sito internet dell'Agenzia delle entrate la veridicità della dichiarazione.
Viene, invece, mitigato il trattamento sanzionatorio nel primo anno di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni relative all'IVA, nonché quello applicabile in caso di errata applicazione dell'inversione contabile, qualora questa non abbia comportato un errato o minore versamento dell'imposta.
Posta la fisiologica posizione creditoria relativa all'IVA dei soggetti tenuti all'applicazione del regime della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) il d.d.l. introdurrebbe, in alternativa al rimedio del rimborso dell'IVA in via prioritaria, un meccanismo simile al plafond utilizzato dagli esportatori abituali, così da evitare l'addebito dell'IVA da parte dei fornitori, fino a concorrenza dell'importo delle operazioni attive rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di tale regime.
Contraddittorio obbligatorio nei procedimenti di controllo fiscale
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Particolarmente interessante è la norma che introdurrebbe il contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale, da attuare in via preventiva rispetto alla formazione dell'atto impositivo.
La previsione costituisce applicazione dei principi espressi nello statuto dei diritti del contribuente, incrementa l'apporto probatorio fondante il recupero a tassazione e definisce in maniera più puntuale il quantum dell'obbligazione tributaria, in ossequio ai principi di effettività, realtà e attualità della capacità contributiva.
Addio modello 770?
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Il d.d.l. prevede l'adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale.
In particolare, con il primo provvedimento adottato dovrà provvedersi all'eliminazione dell'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria.
Al contempo, si pensa alla soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d'acconto.
Le novità in materia di imposte
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Il testo mira a portare dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive da parte dei soggetti indicati nell'art. 2 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998.
Ancora, si prevede di far assumere cadenza annuale all'adempimento comunicativo dell'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"), vietando all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa, in quanto trasmessi da soggetti terzi adempiendo ad obblighi certificativi, dichiarativi, o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Il d.d.l. amplia anche l'ambito operativo del versamento unitario previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l'applicazione all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
In una prospettiva di semplificazione, si stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
Autore: Lucia Izzo