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Addio bonus nido e baby sitter

La legge di bilancio non ha prorogato i benefici. L'INPS detta istruzioni e fissa i termini per fruire delle prestazioni residue


di Lucia Izzo - Con il messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019 (qui sotto allegato), l'Inps ha ricordato la mancata proroga del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetti bonus baby-sitter e bonus nido.


Bonus baby sitter e bonus nido non rinnovati per 2019

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La legge di bilancio 2019 (L n. 145/2018), rammenta l'Istituto, non ha previsto il rinnovo del beneficio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017–2018 dalla legge n. 232/2016.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non potranno più presentare domanda per l'accesso al beneficio in oggetto. Il messaggio fornisce poi le necessarie informazioni rivolte alle madri beneficiarie che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo.

Bonus asilo e baby sitter: cosa accade alle prestazioni residue?

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Le madri che hanno già ottenuto di poter godere del bonus, potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell'apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni di cui al messaggio n. 1428/2018.
Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, invece, potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l'infanzia successivi a tale termine.
Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro i suddetti termini saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

Bonus baby sitter: prestazioni residue entro fine 2019

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Ancora, sempre sul bonus baby sitter, l'INPS ribadisce che la c.d. appropriazione del bonus (anche per le domande in istruttoria) e l'utilizzo dello stesso sarà possibile improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.

A tal proposito, si rammenta che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell'importo di 600 euro, che determina l'impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.
Conseguentemente la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Data: 05/04/2019 16:00:00
Autore: Lucia Izzo