Eccesso di velocità: addio multa se mancano le foto
Il Giudice di Pace di Alessandria rammenta che i fotogrammi sono una fonte di prova indefettibile per accertare le infrazioni. Verbali annullati se il Comune non deposita le foto in giudizio
di Lucia Izzo - Vanno annullati i verbali e le sanzioni inferte all'automobilista, beccato a superare i limiti di velocità dall'apparecchiatura presidiata dagli agenti della Polizia Municipale, se in giudizio l'amministrazione non deposita la relativa documentazione fotografica.
Tali rilievi rappresentano un'imprescindibile fonte di prova delle asserite violazioni, la cui mancanza non consente al Giudice di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 213/2019 (qui sotto allegata).
Il caso
La causa verte sull'annullamento di due verbali elevati a carico del ricorrente dalla Polizia Municipale per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, del Codice dell Strada. L'opponente lamenta l'illiceità degli atti per diversi motivi, tra cui la mancata contestazione immediata delle infrazioni, rilevate in un centro abitato con l'apparecchiatura presidiata dagli agenti della Polizia Locale.
Ancora ritiene che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento non sarebbe stata munita dell' omologazione rilasciata dal MISE e deduce l'istante l'invalidità degli accertamenti delle infrazioni rilevate, per la mancanza della prova della taratura e della funzionalità dello strumento.
In realtà, dai verbali impugnati, il Giudice verifica che in entrambi i casi l'accertamento era stato effettuato con apparecchiatura approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e regolarmente tarata, collocata in postazione presidiata regolarmente segnalata e ben visibile, la cui perfetta funzionalità era stata opportunatamente verificata prima dell'uso.
Tuttavia, ciò non salva l'ente resistente, ma per un'altra ragione, ovvero per non avere il Comune resistente adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi degli illeciti contestati. L'ente, infatti, non ha prodotto o esibito i rilievi fotografici fonti, di prova dell'accertamento delle asserite violazioni dell'art. 142 comma 8 c.d.s., commesse dal conducente del veicolo.
Eccesso di velocità: addio sanzione se il Comune non deposita in giudizio le fotografie
Secondo il Giudice di Pace, il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione convenuta della documentazione fotografica relativa alle contestazioni dalla stessa svolte, comporta l'impossibilità per il Giudice di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa, con conseguente accoglimento delle pretese del ricorrente (Tribunale di Torino, sez. VIII, sentenza n. 34845 del 30/09/2004).
In proposito, il giudice onorario richiama il dictum della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 2952/1998 e n. 16713/2003), secondo cui il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del c.d.s. demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati.
Quindi i fotogrammi costituiscono un elemento essenziale e fonte di prova indefettibile ai fini dell'accertamento delle infrazioni, senza i quali non può di certo riconoscersi attendibilità alle contestazioni di cui ai verbali notificati.
Il Giudice di Pace sposa la conclusione secondo cui, "nel caso di violazioni al codice della strada accertata con i dispositivi di rilevamento a distanza ex art. 4 L. 168/2002, il verbale non gode di fede privilegiata, in quanto i fatti ivi descritti non avvengono sotto la diretta percezione del verbalizzante"
"Ne consegue che laddove la P. A., sulla quale incombe l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, non depositi i fotogrammi che nello specifico, rappresenta l'unica fonte di prova, l'opposizione deve essere accolta in virtù di quanto dispone l'art. 23 comma 12, L. 689/81" (cfr. Trib. di Torino, sent. n. 2124/2012). I verbali, dunque, vanno annullati così come le sanzioni inferte.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per il provvedimento
Autore: Lucia Izzo