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Flat tax lezioni private

Cos'è, come funziona e come va versata la flat tax lezioni private, l'imposta sostitutiva introdotta dalla manovra di bilancio 2019


di Lucia Izzo - L'imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni è stata introdotta dalla Legge n. 145/2018 (manovra di bilancio 2019) ed è disciplinata nei commi da 13 a 16.


Flat tax lezioni private: cos'è

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Scopo della c.d. "flat tax" sulle ripetizioni è quello a reprimere il fenomeno delle lezioni private impartite "in nero" dai docenti a domicilio. Infatti, pur in assenza di dati ufficiali, si stima che il mercato delle ripetizioni sia un business dai numeri alquanto consistenti.

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Come funziona la flat tax per le lezioni private al 15%

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Il comma 13 della manovra di bilancio ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali che si applica ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.


L'aliquota della "tassa piatta" è fissata al 15% e l'imposta viene fatta decorrere dal 1° gennaio 2019. La stessa legge di bilancio fa salva, tuttavia, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Versamento dell'imposta sostitutiva

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Ancora, la manovra stabilisce che l'imposta sostitutiva in commento sia versata entro il termine previsto per il versamento dell'IRPEF alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell'esercizio di una specifica opzione: in particolare, nella risoluzione n. 43/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari dovrà essere comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la scelta operata.

Codici tributo per versamento di acconto e saldo

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Dell'istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta se ne è occupata, come previsto dalla manovra di Bilancio, l'Agenzia delle Entrate nella summenzionata risoluzione n. 43/E del 12 aprile 2019 (qui sotto allegata).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva, ha ribadito l'Agenzia, si applicano le modalità e i termini previsti per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per consentirne il versamento, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • "1854" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018";
  • "1855" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 1, c. 13, legge n. 145/2018";
  • "1856" denominato "Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018".
In sede di compilazione del modello F24, spiega la risoluzione, i suddetti codici tributo saranno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Il codice tributo "1856" sarà utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati", inoltre la prima rata di acconto e il saldo potranno essere rateizzati: in tal caso, per i codici tributo "1854" e "1856", l'apposito campo per la rateazione dovrà essere valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, invece, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Vai alla guida Flat tax: che cos'è e come funziona
Data: 14/04/2019 15:00:00
Autore: Lucia Izzo