Il giuramento dei testimoni nel processo civile
di Valeria Zeppilli – I testimoni chiamati a deporre nella fase istruttoria di un processo civile devono necessariamente prestare giuramento o, come oggi è più corretto dire, una dichiarazione di impegno.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali vicende hanno coinvolto nel corso degli anni questa particolare fase di una causa.
Indice:
- Il giuramento dei testimoni nel codice di procedura civile
- L'illegittimità costituzionale dell'art. 251 c.p.c.
- Testimoni: dal giuramento alla dichiarazione di impegno
- Conseguenze dell'omessa dichiarazione di impegno
- Rifiuto di giuramento del testimone
- Stato di adottabilità e giuramento dei testimoni
Il giuramento dei testimoni nel codice di procedura civile
Il giuramento dei testimoni nel processo civile è regolato dall'articolo 251 c.p.c., che così dispone:
"I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro»".
L'illegittimità costituzionale dell'art. 251 c.p.c.
Sul testo dell'articolo 251 c.p.c. appena riportato, tuttavia, è intervenuta la Corte costituzionale che, con due distinte pronunce, ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale.
In particolar modo, la Consulta:
- con sentenza numero 117/1979 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 251 nella parte in cui non contiene l'inciso "se credente" dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa" e dopo le parole "consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio",
- con sentenza numero 149/1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 251 nella parte in cui prevede:
- che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";
- che il giudice istruttore "legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità»", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»";
- "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro»".
Corretta formulazione dell'art. 251 c.p.c.
Sebbene alla pronuncia della Corte costituzionale non sia seguito un formale intervento adeguatore del legislatore, deve comunque ritenersi che oggi il secondo comma dell'articolo 251 c.p.c. abbia il seguente tenore:
"Il giudice istruttore avverte il testimone di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»".
Testimoni: dal giuramento alla dichiarazione di impegno
In forza dell'opera compiuta dalla Corte costituzionale, oggi, come accennato anche nell'incipit di questa guida, più che parlare di giuramento dei testimoni nel processo civile occorre riferirsi a una loro dichiarazione di impegno.
Conseguenze dell'omessa dichiarazione di impegno
La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che l'omesso giuramento, e oggi l'omessa dichiarazione di impegno, al pari dell'omessa preventiva ammonizione del testimone, non determina la nullità della testimonianza.
Non si tratta, infatti, di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo della testimonianza (v. v. Cass. n. 11386/1999, ma anche Cass. n. 12430/2001 e Cass. n. 22330/2007) e l'inosservanza di forme degli atti processuali, se non impedisce il raggiungimento dello scopo, non comporta nullità se questa non è comminata dalla legge (Cass. n. 2572/1962).
Rifiuto di giuramento del testimone
In ogni caso, l'omesso giuramento non resta privo di conseguenze.
L'articolo 256 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che se il testimone si presenta ma rifiuta di giurare, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero.
Lo stesso accade se il teste rifiuta di deporre senza giustificato motivo o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente.
Stato di adottabilità e giuramento dei testimoni
Vi è poi un'ipotesi particolare in cui il giuramento dei testimoni nel processo civile non è neanche richiesto. Si tratta del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore.
In questo caso, infatti, le persone che devono essere sentite come testimoni riferiscono al giudice non solo fatti, ma anche opinioni e giudizi sulla particolare situazione sottoposta all'esame del giudice, in funzione dei particolari rapporti e della particolare posizione che assumono nei confronti del minore (v. Cass n. 6494/1990).
Vai alla guida Della prova per testimoni
Data: 27/04/2019 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli