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Il custode giudiziario di un animale può diventarne proprietario?

Gli animali maltrattati, possono essere sequestrati e affidati temporaneamente a soggetti o ad Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta o individuate con decreto ministeriale


Avv. Claudia Taccani - Partiamo dal presupposto che l'animale sottoposto ad un sequestro penale o amministrativo, viene dato in "affido provvisorio" ad una associazione o ad una persona che assume tutte le responsabilità per la detenzione del medesimo sia in ordine alla relativa custodia che verso terzi, dovendo necessariamente anticipare le spese per il mantenimento.

Sequestro penale e affido dell'animale

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Spesso la cronaca riporta casi di sequestri effettuati dalla guardia di finanza o altra autorità di competenza, di cuccioli di cane o gatto provenienti da paesi esteri, in particolare dall'Est Europeo, la così detta "tratta di cuccioli".
Gli animali vengono trasportati con mezzi non idonei, ammassati in piccoli spazi e sottratti, a pochi giorni di vita, dalle relative madri sfruttate come fattrici. I cuccioli vengono poi venduti malati a danno del consumatore acquirente e, addirittura, molti muoiono durante il viaggio.
Grazie a questi "blitz", gli animali vengono sottratti dai propri aguzzini, mediante il sequestro penale, e affidati a enti o persone che si rendono disponibili ad accoglierli in casa come parte integrante del nucleo familiare.
In questi casi, l'autorità giudiziaria dopo aver predisposto il sequestro penale, affida la gestione degli animali mediante un verbale di affido in custodia, al fine di rendere "tracciabile" il cucciolo affidato e indicare, formalmente, le responsabilità di legge in capo al custode stesso.
Ma cosa succede se il provvedimento viene meno, ovvero se dopo anni di detenzione, il procedimento penale si prescrive o viene definito con sentenza di assoluzione?

Dissequestro e restituzione dell'animale al legittimo proprietario

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Talvolta, per fortuna di rado, può verificarsi che il giudice disponga il "dissequestro", con conseguente restituzione degli animali – dopo anni - al legittimo proprietario.
In questi casi, al fine di tutelare il benessere dell'animale stesso - che, si rammenta, pur essendo giuridicamente una res è pur sempre un essere senziente - come, ovviamente, il relativo affidatario, le autorità competenti e le associazioni protezionistiche coprono, di fatto, un ruolo fondamentale per evitare il distacco dalla famiglia affidataria con conseguente sofferenza e, nello stesso tempo, rimborsare l'originario proprietario del valore economico del pet.
Secondo la comune esperienza, fatti di questo tipo si sono verificati in occasione di procedimenti penali aperti nei confronti di allevamenti: in caso di esito favorevole per l'allevatore, quest'ultimo richiede la restituzione dei cani di razza o la corresponsione di una somma a titolo di acquisto del medesimo.
Attenzione, in questi casi è bene non agire autonomamente ma sempre con il supporto delle autorità, di un'associazione protezionistica o di un legale di fiducia, per evitare di pagare somme rilevanti non proporzionali al valore dell'animale.

Affido definitivo dell'animale

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Ma è possibile ottenere un affido definitivo anche in corso di procedimento giudiziario?
La risposta è affermativa, possono sussistere diversi escamotage legali.

Il primo è quello di proporre in corso di procedimento la cessione volontaria dell'animale, mediante richiesta specifica al proprietario imputato: in caso affermativo è necessario procedere con istanza all'Autorità giudiziaria procedente per chiedere il dissequestro in ragione del passaggio di proprietà che sarà formalizzato per iscritto con tanto di perfezionamento in anagrafe (se l'animale è registrato, come avviene per il cane).
Altro strumento possibile e utilizzato presso diverse Procure, è quello dell'alienazione degli animali sottoposti a sequestro, ex art. 260, comma III, c.p.p., art. 83 disp. att. c.p.p., art. 19 quater disp. coord. c.p. e contestuale autorizzazione a un deposito cauzionale giudiziario, potendo essere qualificato l'animale come "bene deperibile". In tal caso, viene depositata come cauzione, per la cessione definitiva, una somma ritenuta di giustizia, che può essere versata in un costituendo deposito cauzionale giudiziario intestato al procedimento penale ed all'indagato, cui verrà corrisposto in caso di assoluzione, mentre in caso di condanna il denaro viene incamerato dallo Stato.

Affido e adozione animali "da reddito"

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Ma andiamo al di là del "classico" animale domestico, cane o gatto: per fortuna abbiamo anche precedenti di affido e adozione definitiva di animali "da reddito" come maiali o mucche, la cui detenzione, come prevede la legge, necessita di requisiti particolari.
Così, possiamo citare il caso "Morazzone" in provincia di Varese, avente ad oggetto l'affido a enti e privati dotati dei requisiti previsti dalla normativa speciale per la relativa detenzione, di maiali maltrattati all'interno di un allevamento.
Il caso, diventato famoso e tenuto in considerazione in casi simili successivi, ha aperto una valutazione ai vertici delle Autorità di competenza della Regione Lombardia, con conseguente presa di posizione in riferimento a richieste di chiarimento, sulla gestione di animali d'allevamento che, con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vengano dati in affido a condizione che non siano destinati a macellazione.
L'esito di tale valutazione ha portato all'emissione di una "circolare" della giunta direzione generale salute veterinaria Regione Lombardia, mediante la quale viene riconosciuta la possibilità, in presenza di condizioni specifiche, di poter trasportare e detenere un animale da reddito oggetto di sequestro penale, identificato come "animale da compagnia".

Insomma, esperienza insegna che, non soltanto cane o gatto maltrattati possono essere affidati alle cure e affetto di famiglie o associazioni animaliste, ma anche animali come suini o, comunque, da reddito, vittime di situazioni di detenzione non corretta, accertata dall'Autorità di competenza e, al pari degli animali da compagnia, tutelati per legge.
Avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus
www.oipa.org
Data: 06/05/2019 10:00:00
Autore: CLAUDIA TACCANI