Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Donazione corpo post mortem: ok del Senato

Passa a Palazzo Madama il d.d.l. che consente la donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica. Le novità e il testo in allegato


di Lucia Izzo - Con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 1 solo astenuto, l'assemblea del Senato ha approvato il d.d.l. recante "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica" (qui sotto allegato). Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.


Il deputato pentastellato Giuseppe Pisani, relatore del provvedimento, ha parlato di un testo importante, che punta a migliorare la formazione dei giovani medici e degli studenti di medicina e chirurgia.

"All'estero è una pratica molto diffusa, in Italia, invece - ha dichiarato Pisani - il numero di donazioni del cadavere è limitatissimo perché la normativa vigente non è del tutto chiara né esaustiva. Approvando questo testo aiutiamo i giovani chirurghi, la formazione, la ricerca e il progresso colmando un vuoto legislativo importante".

Donazione corpo e tessuti post mortem

[Torna su]

Il disegno di legge chiarisce, dunque, le modalità attraverso le quali sarà possibile prestare il consenso a "donare" il proprio corpo e i tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Si precisa a chiare lettere che l'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem sarà informato ai princìpi di solidarietà e proporzionalità e sarà disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

In primis, saranno utilizzabili ai predetti fini (studio, formazione e ricerca scientifica) il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 578/1993 e dei successivi decreti attuativi.

Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto dovrà restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Ancora, precisa il testo, l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non potrà avere fini di lucro: eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca saranno destinate alla gestione dei centri di riferimento.

Come manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem?

[Torna su]
Il d.d.l. chiarisce le modalità con cui sarà possibile disporre del proprio corpo o dei tessuti post mortem: sarà all'uopo necessaria una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 219/2017.

La dichiarazione verrà consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

Il fiduciario e il sostituto

[Torna su]
Nella dichiarazione, il disponente dovrà altresì indicare un "fiduciario" che avrà l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al d.P.R. n. 285/1990.

Il disponente potrà anche indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla legge.

Tali soggetti dovranno essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avverrà attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Entrambi potranno revocare l'accettazione in qualsiasi momento con atto scritto e lo stesso potrà fare il disponente, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Il cosnenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem dei minori di età dovrà essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari.

Centri di riferimento ed Elenco nazionale

[Torna su]
Sarà il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente, a individuare le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.


Presso il Ministero della Salute si punta anche a istituire l'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, verrà aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

Restituzione del corpo del defunto

[Torna su]
Il testo prevede anche che i centri di riferimento, i quali ricevono in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto, siano tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro 12 mesi dalla data della consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione saranno a carico dei centri di riferimento, che provvederanno nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Regolamento e iniziative di informazione

[Torna su]

Il d.d.l. affida ad un apposito regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata di vigore della legge, il compito di stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto alle famiglie e per le modalità di sepoltura dei corpi non richiesti in restituzione.

Il Regolamento dovrà anche indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla legge e prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396/2000.

Il Ministro della salute, inoltre, promuoverà iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Anche le regioni e le aziende sanitarie locali adotteranno, in conformità alla disciplina posta dal regolamento, iniziative per diffondere tra i medici e i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge e circa l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
Data: 02/05/2019 20:00:00
Autore: Lucia Izzo