Email: è reato l'accesso abusivo
La Cassazione precisa che le fattispecie di cui all'art. 616 e 635-bis c.p. sono ultronee e successive all'accesso abusivo nella mail, potendo con questa concorrere
di Lucia Izzo - Il reato di accesso abusivo in una casella e-mail protetta da password può concorrere con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell'archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici i quali, tuttavia, non ne riassumono e ne esauriscono il disvalore.
- La vicenda
- Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
- Accesso abusivo email e concorso con artt. 616 e 635-bis c.p.
La vicenda
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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 18284/2019 (qui sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo, condannato dai giudici di merito per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.).
Nel dettaglio, l'imputato era entrato nell'account della persona offesa utilizzando abusivamente la sua password, aveva letto la relativa corrispondenza e, infine, aveva modificato le credenziali d'accesso, tanto da renderla inaccessibile al titolare del relativo dominio. Una decisione confermata dai giudici di legittimità, nonostante il ricorrente contesti la riconducibilità del fatto all'alveo precettivo dell'art. 615-ter del codice penale.
Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
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Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 4694/2012), gli Ermellini rammentano che il suddetto delitto è integrato da colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.
L'orientamento di legittimità ritiene che integra il reato di cui all'art. 615-ter anche la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (cfr. sent. n. 13057/2015).
Accesso abusivo email e concorso con artt. 616 e 635-bis c.p.
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Il Collegio giudica inconferente la visione riduttiva proposta dal ricorrente che, da un lato, riconduce l'art. 615-ter c.p. a una gamma di macro-interessi e, dall'altro, pretende di risolvere l'offensività della condotta entro il perimetro declinato dagli artt. 616 e 635-bis del codice penale che, rispettivamente, puniscono la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e il danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Le fattispecie richiamate, chiarisce la Cassazione, sanzionano condotte ultronee e successive rispetto alla abusiva introduzione in sistema informatico protetto. Le predette fattispecie, che si pongono in rapporto di alterità rispetto al reato di cui art. 615-ter.
Viene quindi affermato il principio per cui, in ipotesi di accesso abusivo a una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui art. 615-ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell'archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635-bis e ss. c.p., nel caso in cui, all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso, consegue l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.
Autore: Lucia Izzo