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Pignoramento a nullatenenti

Quali sono le armi a disposizione di un creditore nel caso in cui un debitore non ha beni? Vediamo cosa fare in caso di pignoramento a nullatenenti


di Annamaria Villafrate - Sono tanti i furbetti o meglio i disonesti che fanno debiti e poi non pagano, senza rendersi conto dei danni che possono arrecare al creditore che gli ha dato fiducia. Sono tanti coloro che aprono attività o acquistano beni, intestandoli a membri della famiglia o terzi per fuggire dalle loro responsabilità nel momento in cui bussa alla porta l'ufficiale giudiziario. Non avere una casa o un'auto di lusso però non significa non avere nulla. La legge infatti, a tutela del creditore, prevede la possibilità di pignorare altri beni, siano essi riconducibili o meno al debitore.

Vediamo insieme quali sono le armi del creditore nel caso in cui debba procedere a pignoramento nei confronti di un debitore che risulti nullatenente:

La responsabilità patrimoniale del debitore

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Quando si assumono delle obbligazioni in virtù di queste si contraggono dei debiti, il codice civile, a tutela del creditore all'art. 2740 c.c. dispone che il debitore debba risponderne con tutti i suoi beni, presenti e futuri e che limiti a tale responsabilità non sono ammessi solo se non previsti dalla legge.

Insomma dalla lettura della norma è chiaro che il debitore, al fine di soddisfare il diritto del creditore debba essere titolare di un "patrimonio" ovvero risultare proprietario di beni immobili, mobili registrati o comunque di valore su cui rivalersi. Un bel problema quindi se il debitore non risulti intestatario di nulla. In questo caso che cosa può fare il creditore? Deve rinunciare a quanto gli spetta o può fare qualcosa?

Azione revocatoria

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Dunque, se il creditore sospetta che il debitore abbia fatto il furbo e per evitare di pagare il dovuto si sia "sbarazzato" dei beni di cui risultava intestatario, può intraprendere l'azione revocatoria, entro 5 anni dalla data dell'atto con cui è sorto il credito. Questa azione prevista e disciplinata dall'art. 2901 c.c può essere intrapresa, anche se il credito è sottoposto a condizione o a termine, per far si che il giudice dichiari inefficaci nei suoi confronti quegli atti di disposizione del patrimonio che il debitore ha messo in atto, proprio per recare pregiudizio alle ragioni del creditore, se sono presenti queste condizioni:

L'azione insomma può essere intrapresa se il creditore riesce a dimostrare che sia il debitore, ma anche il terzo si erano accordati per farlo rimanere a bocca asciutta. Tanto è vero che se l'atto con cui il debitore si è liberato di qualche bene, per sottrarlo alla garanzia patrimoniale del creditore, ma il terzo non era a conoscenza di nulla e quindi lo ha acquistato in buona fede, l'inefficacia dell'atto non è pregiudizievole per lui, a meno che la domanda di revocazione non sia stata trascritta prima dell'atto di acquisto da parte sua del bene.

Beni mobili di valore

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Chi non risulta intestatario di una casa o di un'auto, non è detto che abbia proprio nulla di valore da poter pignorare, in questo caso il creditore può tentare di recuperare qualcosa attraverso il pignoramento mobiliare. L'ufficiale giudiziario in questo caso si recherà dal debitore e non è detto che in casa magari costui non abbia quadri di valore, mobili antichi, argenteria, orologi o collezioni da poter pignorare. Certo dovrà attendere la vendita, ma le speranze di recuperare qualcosa in questo caso non sono proprio pari a zero, anche perché in questa occasione l'ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore della possibilità di sostituire i beni soggetti a pignoramento con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante.

Beni presso terzi

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Può capitare che il debitore che vive in affitto e circola con i mezzi pubblici perché senza auto, si però intestatario di uno o più conti correnti, oggi facilmente rintracciabili con gli strumenti di ricerca telematica. In questo caso se sul conto ci sono somme di importo inferiore o uguale al credito vantato queste verranno bloccate, anche se l'importo dovesse risultare diviso tra due conti separati.

Stipendio e pensione

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Anche lo stipendio, così come la pensione, non sono una manifestazione di ricchezza patrimoniale del debitore, ma anche questi, seppur nei limiti previsti dalla legge possono essere pignorati.

Il discorso relativo alla pensione è più delicato, in considerazione dell'età del debitore. L'art 545 c.p.c prevede infatti che non può essere pignorato l'importo della pensione corrispondente all'assegno sociale aumentato della metà al fine di garantire il minimo vitale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. I limiti al pignoramento della pensione accreditata dopo il pignoramento sono invece quelli previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art. 545 c.p.c. e da speciali disposizioni di legge.

Somme da riscuotere

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Può anche accadere che il debitore abbia da poco avuto un incidente e sia in causa per ottenere il risarcimento. Anche in questo caso, come già visto per il conto corrente bancario, si tratta di avviare un pignoramento presso terzi, in questo caso il soggetto danneggiante e la sua assicurazione, intercettare la somma che il debitore deve ancora riscuotere ed aggredirla prima che finisca nelle sue tasche.

Beni intestati ad altre persone

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Cosa succede se il debitore è in comunione legale con la moglie? In questo caso il creditore, può decidere, se il suo diritto di credito non viene soddisfatto a sufficienza dopo aver aggredito il debitore, di procedere anche nei confronti della moglie, la quale però non rischia più della metà della sua quota.

Può accadere infine che il creditore venga a sapere che debitore sia in procinto di ricevere un'eredità. In questo caso, anche se con precisi limiti da rispettare, il creditore potrà soddisfarsi su questa ricchezza in arrivo.

Quote societarie

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Un'altra fonte di entrata del debitore di cui il creditore può non essere a conoscenza sono le quote societarie detenute in una società. L'art. 2471 c.c ne consente il pignoramento "mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese" l'espropriazione e la successiva vendita.

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Data: 01/07/2019 20:00:00
Autore: Annamaria Villafrate