Assegno di divorzio: ecco come cambia
Approda in Aula alla Camera la proposta di legge di modifica dell'assegno di divorzio, con le modifiche operate dalle Commissioni competenti. Ecco le ultime novità e il testo
di Lucia Izzo - Approderà oggi in aula alla Camera la proposta di legge d'iniziativa dell'on. Morani (PD) recante modifiche all'art. 5 della L. 898/1970 in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (sotto allegata).
- La riforma dell'assegno divorzile
- Assegno post-divorzio: la riforma in Aula alla Camera
- In soffitta il tenore di vita: i nuovi criteri dell'assegno di divorzio
- Divorzio: in arrivo l'assegno a tempo
- Cosa accadrà ai divorzi in corso?
La riforma dell'assegno divorzile
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Si tratta di un provvedimento che riscrive la disciplina dell'assegno di divorzio, facendo seguito ai recenti e sempre più consolidati indirizzi giurisprudenziali che hanno fatto seguito alla sentenza Grilli (n. 11504/2017) della Cassazione e alla successiva pronuncia in materia delle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018).
La giurisprudenza, infatti, ha precisato che l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che, ai fini della determinazione della sua entità, non sarà più possibile soffermarsi sul solo criterio del tenore di vita, utilizzato per quasi trent'anni dalla giurisprudenza, dovendosi invece adottare criteri compositi che tengano conto di diversi fattori.
Un emendamento in Commissione, tuttavia, ha sancito il venir meno (almeno per ora) del carattere compensativo dell'assegno, previsto dalle Sezioni Unite e anche in origine dalla proposta di legge che parlava di un esborso "destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi". Quest'ultimo passaggio, però, è stato del tutto stralciato nel corso dell'esame in Commissione.
Assegno post-divorzio: la riforma in Aula alla Camera
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Per il resto, la proposta di legge (qui sotto allegata) ha raccolto il parere favorevole delle competenti Commissioni, seppur con alcuni ritocchi all'impianto originario. Si è però già registrato in seno alle Commissioni un consenso bipartisan su un testo a cui hanno lavorato anche molti esperti del mondo del diritto, giuristi e magistrati, e ritenuto per questo particolarmente "equilibrato".
Questo lascia sperare che l'Aula di Montecitorio si pronunci favorevolmente in tempi brevi. Successivamente la parola passerà al Senato che potrebbe condividere o meno l'assetto prescelto da Montecitorio. In attesa che la procedura legislativa faccia il suo corso, ecco come si prepara a cambiare l'assegno di divorzio.
In soffitta il tenore di vita: i nuovi criteri dell'assegno di divorzio
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La principale novità che emerge dal testo di riforma, è quella dell'abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase del calcolo dell'entità dell'assegno dovuto a seguito di divorzio/scioglimento dell'unione civile.
La legge vuole recepire la scelta, già evidenziata dalle Sezioni Unite, di adottare altri criteri che siano maggiormente aderenti ai mutamenti economico-sociali intervenuti nella società attuale. In particolare, nella determinazione dell'assegno, il giudice dovrà effettuare una valutazione che tenga conto dei seguenti parametri:
- la durata del matrimonio;
- le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente (criterio aggiunto a seguito dell'esame in Commissione);
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
- il patrimonio e il reddito netto di entrambi;
- la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
- l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Le Commissioni hanno, invece, ritenuto opportuno stralciare dal suddetto elenco il criterio, previsto in origine, del "comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale".
Divorzio: in arrivo l'assegno a tempo
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Altra importante novità è quella che fende l'assegno post-divorzio "temporaneo" e non più dovuto per sempre. Tenuto conto di tutti i criteri sopra enunciati, il giudice avrà la possibilità di "predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili".
In sostanza, ben sarà possibile già a monte che il giudice stabilisca che l'esborso sia dovuto soltanto per un certo periodo di tempo qualora si sia in presenza di ragioni contingenti o che comunque appaiono superabili, ad esempio l'eventuale stato di disoccupazione, ma anche la previsione che l'interessato possa in breve beneficiare di redditi alternativi all'assegno (es. derivanti da pensione).
Invece, si precisa a chiare lettere che l'assegno non sarà più dovuto in una serie di ipotesi, ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza (ex art. 1, comma 36, L. n. 76/2016) anche non registrata, del richiedente l'assegno. Ancora, l'obbligo di corresponsione dell'assegno neppure sorgerà nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.
Cosa accadrà ai divorzi in corso?
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La riforma non guarda solo all'avvenire, ovvero ai divorzi che si incardineranno in futuro a seguito della sua definitiva entrata in vigore, ma anche a quelli in corso.
Il testo, infatti, stabilisce una disciplina transitoria precisando a chiare lettere che le novità si applicheranno anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Autore: Lucia Izzo