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Cos'è il danno non patrimoniale

Del danno non patrimoniale ce ne parla l'art. 2059 c.c. secondo il quale il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge


di Chiara Ruggiero - Tradizionalmente il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) viene definito come un danno morale.

Il danno non patrimoniale

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Per danno morale intendiamo: le afflizioni e i dolori fisici o anche di natura psichica cagionati dall'illecito. Per meglio comprendere si pensi ai dolori e alle sofferenze patite a causa di una lunga degenza in ospedale.
La recente giurisprudenza di legittimità, ha ampliato la tradizionale nozione definendo come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più soltanto come danno morale oggettivo (art. 2043 c.c.).

Configurazione del danno non patrimoniale

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Il danno non patrimoniale inteso come danno morale, si va ad inquadrare nel sistema risarcitorio tripolare, che è incentrato sulle figure del danno biologico (art. 2043 c.c. e art. 32 Cost.), del danno morale soggettivo (art. 2059 c.c. e 185 c.p.), e del danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), comprendendo in questo ogni danno di natura patrimoniale da lesioni di valori inerenti alla persona e quindi: sia il danno morale soggettivo, il danno biologico ed esistenziale.

Breve accenno al danno esistenziale

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Il danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità che si proietta nel modo esterno (v. Cass. Sez. Un. n. 6572/2006). Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, è continuato il dibattito sull'ammissibilità del danno esistenziale e, più in generale, degli aspetti del danno non patrimoniale tanto che le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute (cfr. sent. n. 26972/2008).

Le Sezioni Unite hanno affermato che: il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Ne consegue che il danno di natura non patrimoniale rappresenta una categoria unitaria all'interno della quale è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie da utilizzare solo ai fini descrittivi.

Risarcimento del danno non patrimoniale

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Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, senza duplicazioni. La lesione però deve aver causato un pregiudizio serio che va a superare il pregiudizio meritevole di tutela.
Per approfondimenti leggi anche:
- Il danno alla persona
- Il risarcimento del danno
- L'art. 2059 c.c. commentato
- Profili giuridici del danno risarcibile
Data: 26/06/2019 16:00:00
Autore: Chiara Ruggiero