Legge Brexit: tutte le novità
di Gabriella Lax – Con l'approvazione da parte della Camera diventa legge il Decreto Brexit, recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea». Il testo della legge di conversione (sotto allegato) è stato approvato con 419 voti favorevoli e 12 astenuti.
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Brexit: le novità della nuova legge
Obiettivo della nuova legge è quello di garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza un accordo (il cosiddetto "Hard Brexit"). La normativa, in particolare, interviene anche sui poteri speciali del Governo, estendendo il cosiddetto "golden power" ai servizi di telecomunicazioni 5G e prorogando lo schema Gacs. Una serie di disposizioni riguardano i profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi. Nel testo anche norme che hanno lo scopo di consentire la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, grazie alla concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - Gacs), già disciplinate nel 2016.
Ecco i profili di maggior rilievo:
- Estesi alla tecnologia 5G i poteri speciali dello Stato
I servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G vengono qualificati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Gli operatori Tlc che vorranno comprare beni e servizi dovranno comunicarlo alla presidenza del Consiglio con dei tempi prestabiliti affinché il governo possa valutare se esercitare il veto sull'operazione oppure imporre specifiche prescrizioni o condizioni.
- Gacs prorogate per due anni
Rinnovate per altri due anni le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie con la possibilità di un'ulteriore proroga di 12 mesi, previa approvazione della Commissione europea. L'autorizzazione alla concessione delle Gacs è scaduta il 6 marzo ma la nuova autorizzazione, fino a un massimo di 36 mesi, sarà vincolata al via libera di Bruxelles. Il Mef incaricherà uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia.
- Italiani tutelati in Gran Bretagna
Saranno potenziate le strutture consolari e si velocizzano i termini di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). L'iscrizione partirà dalla presentazione della domanda, senza aspettare la ricezione da parte dell'ufficiale dell'Anagrafe, o dalla dichiarazione di trasferimento presso l'ultimo Comune di residenza.
- Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e permesso di soggiorno "per residenza"
I britannici che stanno in Italia in maniera continuativa da almeno 5 anni alla data del 29 marzo 2019 avranno diritto al permesso di soggiorno europeo di lungo periodo, che consente di mantenere i diritti già riconosciuti. La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020 al questore della provincia in cui si dimora. A chi invece è in Italia da meno di 5 anni sarà rilasciato un permesso di soggiorno elettronico per residenza, di 5 anni, rinnovabile alla scadenza, che riconosce i diritti attribuiti ai soggiornanti di lungo periodo.
- Cittadinanza italiana per inglesi
Per il conferimento della cittadinanza italiana, i cittadini del Regno Unito sono equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, richiesta ex lege, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.
- Banche, società e Brexit
Nel periodo transitorio della Brexit (tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (Sgr), società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf), gestori di fondi, intermediari finanziari, già autorizzati, che hanno sede in Italia, potranno continuare a operare. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso.
- Assicurazioni
Stabilita la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio italiano sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito continuano la loro attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Lo stesso vale per intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia. Si prevede poi la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
Data: 14/05/2019 14:00:00Autore: Gabriella Lax