Voto di scambio: carcere fino a 22 anni
Il Senato approva definitivamente la riforma all'art. 416-ter c.p. in materia di scambio elettorale-politico mafioso. Estesa la punibilità e aggravate le pene. Le novità e il testo della legge
di Lucia Izzo - Con 157 voti favorevoli e 81 contrari (2 gli astenuti) è stato approvato in via definitiva al Senato, in terza lettura, il disegno di legge (sotto allegato) che riforma l'art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
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- Di Maio: "Rafforzare questa norma era un dovere". Critiche le opposizioni
- Il "rinnovato" reato di scambio elettorale politico mafioso
- Interdizione perpetua dai pubblici uffici
- L'aggravante in caso di elezione
Di Maio: "Rafforzare questa norma era un dovere". Critiche le opposizioni
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A votare contro il provvedimento, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, sono stati PD e FI. Non sono mancate polemiche in aula e proteste delle opposizioni subito dopo l'intervento di Michele Giarrusso. Soddisfatto il vicepremier Luigi Di Maio: "La nostra riforma del voto di scambio politico-mafioso adesso è legge! Rafforzare questa norma era un dovere anche nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata. #ViaLaMafiaDallaPolitica" ha scritto su Twitter Di Maio aggiungendo un'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la scritta: "Le loro idee camminano sulle nostre gambe".
Durante il dibattito, Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del PD, ha dichiarato: "Lega e 5S peggiorano e mettono a rischio una norma importante: si restringe il campo, si crea incertezza interpretativa, si rischiano profili di illegittimità costituzionale con pene sproporzionate e senza logica. L'unico risultato che si ottiene è quello di indebolire il contrasto al voto di scambio politico-mafioso".
Anche Giacomo Caliendo, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, ha spiegato: "Questa legge non la votiamo invece perché prevede soltanto aumenti di pena sconsiderati e incoerenti con la complessiva legislazione penale. Non condividiamo inoltre che in materia penale si intervenga ogni due anni rendendo così la legislazione slabbrata e in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione".
Nonostante le critiche contro l'operato del governo, il senatore Pietro Grasso ha annunciato il voto favorevole di LeU: "dandovi ulteriore prova di quanto quello che ci interessa è il merito dei provvedimenti e non la parte politica che li sostiene, riteniamo che la nuova fattispecie del 416-ter, soprattutto dopo le modifiche apportate alla Camera, sia migliorativa rispetto all'attuale, e per questo annuncio che Liberi e Uguali voterà a favore".
Il "rinnovato" reato di scambio elettorale politico mafioso
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Il d.d.l., composto da un solo articolo, estende la punibilità del reato di "Scambio elettorale politico-mafioso" previsto dall'art. 416-ter c.p., reca sanzioni più gravose e allarga l'ambito della condotta penalmente rilevante.
La nuova formulazione della norma perseguirà le condotte di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso (di cui all'art. 416-bis) in cambio di una controprestazione.
Esteso anche l'oggetto di tale controprestazione il quale ricomprenderà sia l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, sia anche la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa".
Infine, la condotta penalmente rilevante (con applicazione della stessa pena) viene, inoltre, estesa anche alla promessa, diretta o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi suddetti.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici
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I colpevoli delle condotte summenzionate rischiano una pena particolarmente aspra: anziché l'attuale reclusione da 6 a 12 anni, si rischia di incorrere nella sanzione stabilita dal primo comma dell'art 416-bis c.p., ovvero la reclusione da 10 a 15 anni.
Infine, si evidenzia come, in caso di condanna per tutte le fattispecie criminose previste dal rinnovato art. 416-ter, per il colpevole scatterà anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'aggravante in caso di elezione
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Nel nuovo art. 416-bis c.p. trova spazio anche una sorta di "aggravante speciale" che si realizza qualora, a seguito dell'accordo, risulta eletto nella relativa consultazione elettorale il politico che ha accettato la promessa di voti: in tal caso, la pena base che va da 10 a 15 verrà viene aumentata della metà. In sostanza, si rischia fino a 22 anni e mezzo di carcere.
Proprio con riferimento a tale impatto sanzionatorio sono state espresse particolari perplessità, nonché dubbi di costituzionalità: viene fatto notare come l'applicazione dell'aggravante potrebbe comportare pene più elevate nei confronti dei colpevoli di scambio elettorale politico-mafioso anche rispetto ai capi dell'organizzazione criminale. In sostanza, tratterebbe di una pena più gravosa sia rispetto al concorso esterno, che alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni).
Autore: Lucia Izzo