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Il reato di voto di scambio politico-mafioso

Il reato ex art. 416-ter c.p., l'elemento oggettivo e soggettivo, le pene. Guida voto di scambio politico-mafioso aggiornato alla riforma 2019


di Lucia Izzo - L'art. 416-ter del codice penale, che punisce lo "Scambio elettorale politico-mafioso" è stato recentemente interessato dalla riforma di cui alla legge n. 43/2019 in vigore dall'11 giugno 2019.


Leggi Voto di scambio: carcere fino a 22 anni

La nuova legge, promossa dal Movimento 5 Stelle, punta a rafforzare la norma e a estendere la punibilità del reato, recando sanzioni più gravose rispetto alla formulazione precedente e allargando l'ambito della condotta penalmente rilevante.

Cos'è il reato di voto di scambio

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Il reato in esame è stato introdotto dal D.L. 306/1992 (cd. decreto Martelli) al fine di contrastare i legami politico-mafiosi e punire la prassi della c.d. "compravendita di voti" in occasione delle elezioni. Fu la grave situazione presente nel Meridione, nonché la necessità di reagire all'attacco operato dai mafiosi con i c.d. "omicidi eccellenti", che spinse il legislatore a inserire nel codice penale l'art. 416-ter.
Il D.L n. 306 fu, infatti, convertito dalla legge 356/1992 recante "modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa".
La norma, con la quale l'ordinamento ha espressamente riconosciuto il legame tra organizzazioni mafiose e potere politico, nonché i reciproci vantaggi che queste si concedevano vicendevolmente al fine di raggiungere i propri scopi, è apparsa da subito strettamente connessa con la fattispecie prevista dall'art. 416 bis.

Le riforme dell'art. 416-ter

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Da subito, dunque, emersero dubbi in dottrina e giurisprudenza proprio in relazione al coordinamento con altre fattispecie di reato presenti nell'ordinamento: non solo con il richiamato art. 416-bis c.p., ma anche con i reati elettorali di cui agli artt. 96 e 97 d.P.R. 361/1957 e con il concorso esterno in associazione mafiosa.
Sul punto, negli anni, non sono mancati gli interventi da parte dei giudici, talvolta anche particolarmente "creativi", che puntavano all'interpretazione di una norma da molti criticata sotto plurimi profili (dal soggetto all'oggetto del reato passando per il momento consumativo) in quanto ritenuta inadeguata: se alcuni, addirittura, ne paventavano l'abrogazione, altre iniziative chiedevano a gran voce una riforma per inasprire le pene e rafforzare l'art. 416-ter.
Riforma che giunse dapprima con la legge n. 62/2014, a seguito di un iter legislativo affatto semplice, e in seguito con le modifiche operate dalla L. n. 103/2017, testo composto da un unico articolo suddiviso in 95 commi, di cui il quinto dedicato al voto di scambio, che ha nuovamente ritoccato in peius le pene.

Il bene giuridico tutelato

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L'art. 416-ter si colloca nel libro secondo del codice penale (Dei delitti in particolare) e precisamente al Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Il reato in esame si dimostra chiaramente "plurioffensivo": in via immediata, la norma mira a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico e, in via strumentale, il libero esercizio del diritto di voto di cui all'art. 48 della Costituzione, il corretto funzionamento delle consultazioni elettorali e il confronto tra i candidati.

In via più generale, dunque, la norma si spinge a tutelare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo e passivo del reato

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A seguito della riforma operata dalla legge n. 43/2019, il reato in oggetto continua a configurarsi come "comune", in quanto soggetto attivo del reato (come nella formulazione precedente) è chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p. oppure, da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose di cui al richiamato art. 416-bis.
Una delle principali innovazioni della riforma 2019 è l'estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia realizzata, non solo "direttamente", ma ricorrendo a intermediari: questi potranno sostituirsi sia al politico, accettando al suo posto la promessa di sostegno elettorale, sia al mafioso, promettendo di procacciare i voti.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo è il dolo generico, che consiste nella rappresentazione e volizione, da parte del soggetto attivo, dell'accettazione della promessa del procacciamento di voti tramite il metodo mafioso, in cambio della dazione o della promessa di una controprestazione. L'elemento soggettivo deve investire il "pactum sceleris" tra l'associato e il candidato a una carica elettiva.

Elemento oggettivo

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Per essere punita, oggetto dell'accordo "politico-mafioso" dovrà essere la promessa di procacciare voti mediante il metodo mafioso in cambio di una controprestazione consistente nell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, oppure, come aggiunto dalla riforma del 2019, "in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa".
Il reato in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo astratto: il reato è perfetto e si consuma con l'ottenimento della promessa che, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, costituisce l'anticipazione della consumazione del reato che viene spostata in avanti qualora si realizzino le successive dazioni di quanto promesso.

Trattamento sanzionatorio

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La legge n. 43/2019 è nuovamente intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 416-ter. La riforma di cui alla L. n. 103/2017 aveva stabilito, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, la pena della reclusione da 6 a 12 anni (in precedenza era da 4 a 10 anni).
Il colpevole, a seguito della riforma del 2019, rischia invece la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis ovvero la reclusione da 10 a 15 anni. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti.

Il medesimo intervento riformatore ha anche introdotto anche un'aggravante di evento: qualora chi ha concluso l'accordo con il mafioso venga eletto nella relativa consultazione elettorale, la pena base prevista per lo scambio elettorale politico mafioso sarà aumentata della metà, potendo arrivare, quindi, fino a un massimo di 22 anni e mezzo.
In caso di condanna per i reati di cui al rinnovato art. 416-bis, inoltre, conseguirà sempre l'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Data: 20/05/2019 18:00:00
Autore: Lucia Izzo