Privacy: maggiore riservatezza in materia condominiale: le regole
Il Garante per la protezione dei dati personali (Provv. del 18.5.2006 pubblicato in GU n. 152 del 3.7.2006) ha reso noto di aver stabilito alcune misure per assicurare una maggiore riservatezza in ambito condominiale.In particolare, nel provvedimento, l'Autorità ha stabilito che per le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni, le uniche informazioni personali pertinenti e necessarie sono quelle relative alle posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari). In ogni caso la divulgazione di dati personali è consentita solo con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge Il Garante ha inoltre specificato che i numeri telefonici (a meno che non siano già pubblici), possono essere trattati unicamente con il consenso degli interessati e che i singoli condomini hanno accesso in via ordinaria solo ai dati che li riguardano personalmente, facendone richiesta esplicita all'amministratore. Il Garante ha poi vietato la diffusione dei dati personali tramite l'affissione negli spazi comuni e relativi agli avvisi di
mora o ai solleciti di pagamento. In questi luoghi, ha precisato l'Autorità, è permessa solo l'affissione di comunicazioni di carattere generale (es. avvisi urgenti, convocazioni delle assemblee ecc.). Il Provvedimento ha poi stabilito che i dati sanitari possono essere trattati solo se effettivamente indispensabili per l'amministrazione del
condominio (es. per l'adozione di
delibera assembleare con oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche). Il Garante ha poi reso noto che pubblicherà una guida proprio al fine di facilitare l'applicazione delle nuove regole.
Data: 08/08/2006
Autore: Cristina Matricardi