Cassazione: Il danno esistenziale è un danno non patrimoniale
In una recente
sentenza (n. 13546/2006) la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi con riferimento ad un'ipotesi di uccisione di stretto congiunto, ripercorre gli interventi della Corte Costituzionale che più hanno segnato l'evoluzione interpretativa in tema di danno non patrimoniale, dalla "pronuncia che ha riconosciuto la tutela del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non suscettibili direttamente di valutazione economica, includendovi il c.d.
danno biologico, quale lesione del bene , figura autonoma ed indipendente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale" alla decisione "che ha collocato il
danno biologico nell'ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., ravvisandone il fondamento nell'ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità bio-psichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un
diritto costituzionale tutelato ai limiti posti dall'art. 2059 c.c." a quella "che ha nuovamente ricondotto il
danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c.". Sempre in tema di danno non patrimoniale si legge che la categoria non risulta essere esaustivamente considerata "rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale né al
danno biologico. Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanziarsi nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso e racchiuse nella sintesi verbale ". Continua la Corte: "il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. solamente in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella
Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un , al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. Tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.) senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30
Costituzione. Interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto".
Data: 03/08/2006
Autore: Silvia Vagnoni