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Art. 590 c.p. e infortunio sul lavoro

Le lesioni personali colpose gravi o gravissime sono punite più severamente se commesse con violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro. Guida all'art. 590 c.p. e infortunio sul lavoro


di Valeria Zeppilli - L'articolo 590 c.p. è la disposizione che punisce il reato di lesioni personali colpose, ovverosia il comportamento di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

La pena base è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309 euro.

Le lesioni e la prevenzione degli infortuni

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In ragione della particolare rilevanza attribuita dal nostro ordinamento alle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il codice penale prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime e derivino dalla violazione delle predette norme.

La pena per le lesioni in caso di infortunio

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Infatti, l'articolo 590 c.p. stabilisce già delle pene più severe nel caso in cui le lesioni siano gravi o gravissime, che si inaspriscono ulteriormente laddove i fatti che le cagionano siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel dettaglio, la pena per la lesione grave è quella della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro, invece che quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro.

La pena per la lesione gravissima, invece, è quella della reclusione da uno a tre anni, invece che quella della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro.

Lesioni di più persone

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In forza delle previsioni generali dell'articolo 590 c.p., se le lesioni riguardano più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo senza tuttavia superare mai i cinque anni di reclusione.

Infortunio sul lavoro: non serve la querela

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La particolare rilevanza assegnata alla normativa per la prevenzione degli infortuni dall'articolo 590 del codice penale emerge anche da un'ulteriore previsione, ovverosia quella inerente alla procedibilità.

Infatti, il delitto di lesioni personali colpose è, per regola generale, punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, tuttavia, qualora le lesioni colpose sia gravi o gravissime e siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o abbiano determinato una malattia professionale.

Vai alla guida: "Infortunio sul lavoro"

Leggi anche: "L'infortunio sul lavoro - raccolta di articoli e sentenze"

Data: 22/05/2019 12:30:00
Autore: Valeria Zeppilli