Locazione finanziaria: chi paga il bollo auto?
Avv. Alessandro Sgrò - Prima dell'entrata in vigore della legge n. 125/2015 (di conversione del D.L. n. 78/2015) nelle aule delle Commissioni Tributarie andava in scena, pressoché quotidianamente, l'annosa lite tra i difensori dei contribuenti (società di leasing) e quelli delle Regioni sull'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in caso di contratto di locazione finanziaria.
Infatti, il dubbio era incentrato sul significato da attribuire all'art. 5 comma 29 del D.L. n. 953/1982 che indicava i soggetti passivi della tassa nei "proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria". Secondo la tesi difensiva delle società la debenza spettava all'utilizzatore del veicolo nel caso vi fosse in essere un contratto di leasing. Secondo, invece, la tesi accarezzata dalle Regioni, la parola "ovvero" utilizzata dal legislatore indicava indiscutibilmente che tra la società di leasing proprietaria dell'autovettura e l'utilizzatore vi era una responsabilità solidale. Pertanto, era corretto chiedere il versamento indifferentemente al proprietario o all'utilizzatore del veicolo. La lettera della legge, sostenevano le Regioni, sarebbe costituita da un elenco di soggetti passivi e non disporrebbe alcuna gerarchia tra i soggetti ivi elencati, né alcuna locuzione intenderebbe dire che, in costanza di rapporto di leasing, ci si debba rivolgere esclusivamente all'utilizzatore.
- La l. n. 125/2015 ha inizialmente risolto la diatriba anche sulla competenza
- Altro intervento legislativo…
- Altro caos giudiziario…
- L'intervento della Corte di Cassazione
- La soluzione
La l. n. 125/2015 ha inizialmente risolto la diatriba anche sulla competenza
Il legislatore, al fine di dirimere la querelle giudiziaria, è intervenuto nella materia con l' art. 9-bis della L. n. 125/2015. Con detta norma, infatti si è voluto precisare che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, il D.L. n. 953,/1982, art. 5, comma 29, si doveva interpretare nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Di contro, è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo quando questa abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Sulla competenza il comma 9 ter ha previsto che la tassa automobilistica è legata al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
Altro intervento legislativo…
Ma a noi le cose semplici non piacciono. Infatti, con l'art. 10, commi 6 e 7 del D.L. n. 113/2016, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia abrogando l'art. 9 bis e stabilendo che a decorrere dal 10 gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.
In sostanza si è abrogata una norma interpretativa per introdurre una regola identica a quella abrogata.
Altro caos giudiziario…
Il predetto intervento normativo ha indotto le Regioni a pensare che il legislatore avesse voluto sostituire la regola d'interpretazione abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016, non solo dell'utilizzatore del veicolo ma anche della società di leasing secondo i principi della responsabilità solidale.
Dunque, altro giro di giostra presso le Commissioni Tributarie.
Del resto, la soluzione prospettata dalle Regioni fu anche ben vista da alcune Commissione Tributarie. In particolare la CTR della Lombardia con la sentenza n. 3393/19/2017, ha riconosciuto nell'art. 9 comma 9-bis del D.L. n. 78 del 2015 (convertito in L. n. 125 del 2015) una norma innovativa e non interpretativa. Pertanto, secondo i giudici tributari la corretta interpretazione della modifica del 2009 fosse quella non di escludere, in caso di leasing, il proprietario dal novero dei soggetti passivi del tributi, ma di aggiungere ad esso anche l'utilizzatore secondo le regole generali delle obbligazioni solidali (possibilità per il creditore di chiedere il pagamento dell'intero indifferentemente a ciascuno dei coobbligati, salvo il diritto di rivalsa interno).
L'intervento della Corte di Cassazione
La questione, com'era inevitabile è approdata innanzi alla Corte di Cassazione. Gli ermellini con la sentenza n. 13131/2019 hanno evidenziato l'erroneità dell'interpretazione fornita dalle Regioni, poiché è da escludere che l'abrogazione possa essere letta come determinativa della riapertura dell'originaria situazione di incertezza. Invero, sempre secondo il giudice di legittimità, la L. n. 160 del 2016 non ha introdotto incomprensibili fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009 - 15 giugno 2016, alle quali il citato art. 7 si applica nell'interpretazione ancora fornitane della norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione.
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La soluzione
Pertanto dal 15 agosto 2009 a oggi può dirsi applicabile la disciplina che prevede il pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto utilizzatore del veicolo concesso in leasing. Nessuna obbligazione solidale è possibile tra l'utilizzatore e la società proprietaria del veicolo.
Sarà questa la soluzione definitiva? Chi vivrà, vedrà.
Avv. Alessandro Sgrò
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Data: 25/05/2019 15:30:00Autore: Alessandro Sgrò