Overturning
di Annamaria Villafrate - L'overturning è il ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado in appello. Sul punto, la Cassazione (cfr. sentenza n. 22209/2019 sotto allegata), ha precisato che, per avere una sentenza che soddisfi il criterio dell'oltre ragionevole dubbio' è necessario riascoltare i testi o i dichiaranti, non essendo sufficiente esprimere una valutazione diversa solo sulla base delle risultanze istruttorie del primo grado.
La sentenza fornisce l'occasione per chiarire che cos'è l'overturning e qual è stata l'evoluzione giurisprudenziale della cassazione in materia:
- Cos'è l'overturning
- Le Sezioni Unite sull'overturning
- Le precisazioni della Cassazione
- Overturning: per la motivazione rafforzata occorre riassumere le prove orali
Cos'è l'overturning
L'overturning è il passaggio da una sentenza assolutoria di primo grado a una di condanna di secondo (o viceversa) derivante da una diversa valutazione delle prove dichiarative. In altre parole, quindi il ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado da parte del giudice d'appello.
Le implicazioni che tale facoltà comporta hanno indotto il legislatore a disciplinare questo istituto, introducendo il comma 3 bis nell'art. 603 c.p.p. il quale prevede che: "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale."
La modifica ha trovato la sua fonte d'ispirazione nella giurisprudenza della Corte europea, che in diverse occasioni ha ritenuto che costituisca violazione dell'art. 6 della CEDU la condanna dell'imputato in sede d'appello, dopo sentenza di proscioglimento di primo grado, nel momento in cui la stessa si fondi su una mera rivalutazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado, in assenza quindi del riesame in sede di appello di testimoni o dichiaranti.
Le Sezioni Unite sull'overturning
La Cassazione a Sezioni Unite, seguendo il medesimo solco interpretativo della Corte Europea, nella sentenza n. 27620 del 06/07/2016 ha chiarito altresì che: "L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata".
Ed infine che "gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile".
Le precisazioni della Cassazione
Conclusione, quella delle SU, più rispettosa dei diritti di difesa dell'imputato e di equità del processo, anche se, come precisato dalla successiva Cassazione n. 41571/2017 non è sufficiente.
Occorre infatti, anche nel caso inverso di overturning, che si realizza tramite il passaggio da una sentenza di condanna ad una di assoluzione, rinnovare obbligatoriamente l'istruttoria dibattimentale, escutendo nuovamente i testi, le cui deposizioni risultino decisive per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Insomma non basta, come precisato dalle SU, una motivazione rafforzata in caso di overturning, ma occorre escutere nuovamente quei testi che hanno reso dichiarazioni sono ritenute decisive ai fini del decidere.
Overturning: per la motivazione rafforzata occorre riassumere le prove orali
La vicenda processuale giunta in Cassazione ha inizio con il ribaltamento, da parte della corte d'appello, della sentenza assolutoria di primo grado. L'imputato viene infatti condannato in secondo grado agli effetti civili conseguenti al reato di omicidio stradale per aver cagionato la morte di un uomo seduto al centro della corsia stradale perché appena caduto dalla bicicletta. Per il giudice di secondo grado l'imputato non aveva regolato adeguatamente la velocità alle condizioni climatiche e non aveva prestato la dovuta attenzione tanto da non vedere il pedone.
Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione lamentando, alla luce di specifiche considerazioni e contestazioni che, se la corte avesse valutato correttamente le dichiarazioni rese in sede istruttoria dal consulente nominato dal Pm e dai testimoni, le conclusioni sarebbero state diverse. Costoro hanno infatti riferito che il veicolo condotto dall'imputato procedeva a velocità moderata e che, stante le condizioni atmosferiche non avrebbe potuto accorgersi della presenza della vittima a terra.
La Cassazione con la sentenza n. 22209/2019 annulla la sentenza impugnata rinviandola al giudice competente per valore al termine di un preciso e articolato ragionamento riassumibile nel seguente principio: "affinché l'overturning si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove orali rivelatesi decisive.La motivazione risulterebbe altrimenti affetta da vizio di aporia logica, derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti".
Data: 24/05/2019 16:00:00Autore: Annamaria Villafrate