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Fisco: i chiarimenti sul visto di conformità infedele

Le ultime novità normative inerenti il visto di conformità infedele sono riportate nella circolare n. 12 del 24 maggio 2019 dell'Agenzia delle entrate


di Gabriella Lax – Le ultime novità normative inerenti il visto infedele sono riportate nella circolare n. 12 del 24 maggio 2019 dell'Agenzia delle entrate (sotto allegata). In primis, le nuove norme in materia di visto di conformità infedele si applicano a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018).

Visto di conformità infedele: la circolare delle Entrate

L'Agenzia chiarisce che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (Raf) e, in solido con quest'ultimo, il Caf, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Le nuove norme tutelano il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730.

La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Raf e, in solido con quest'ultimo, il Caf sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il provvedimento conferma che il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con comunicazione.

In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell'importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, il professionista abilitato, il Raf e, in solido con quest'ultimo, il Caf sono tenuti al pagamento dell'importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata. La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

Data: 28/05/2019 11:30:00
Autore: Gabriella Lax