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Responsabilità medica: il presupposto della manleva assicurativa

La manleva si estende a tutto quanto coperto dal contratto, anche a quanto correlato al venir meno della solidarietà tra medico e struttura sanitaria


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 13950/2019 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione si è soffermata su un aspetto della responsabilità medica a volte trascurato ma di grande rilevanza pratica: la manleva assicurativa.

Quando scatta la manleva assicurativa

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In particolar modo, i giudici della Cassazione hanno chiarito qual è il presupposto della domanda di manleva assicurativa nel caso in cui ci si trovi di fronte, come può avvenire nel campo della responsabilità medica, a obbligazioni solidali che derivano da un danno cagionato da un'unica condotta colposa che si è realizzata in un unico contesto di luogo e di tempo.

Soffermandosi su una casistica particolare, la Corte ha affermato che tale presupposto "non risiede tanto nella eventuale riforma della domanda di regresso accolta dal giudice di primo grado a favore di uno dei convenuti condannato in via solidale a risarcire il danno (o parte di esso) alla vittima, bensì nella conferma della sentenza di condanna dell'assicurato al risarcimento dell'intero danno preteso dall'attore che ha agito".

Rispetto a essa, infatti, la manleva assicurativa del condannato si estende a tutte le conseguenze coperte dal contratto assicurativo, anche se sono correlate al venir meno della solidarietà interna tra due co-solidali, come possono essere la struttura sanitaria e il medico curante.

Unicità del titolo dell'obbligazione risarcitoria

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Del resto, come messo in evidenza dalla Cassazione, l'obbligazione risarcitoria solidale origina da un unico titolo, posto che il medico e la struttura sanitaria di norma sono chiamati a rispondere del danno che un paziente ha subito in conseguenza dell'intervento del medico eseguito all'interno della struttura sanitaria della quale si è avvalso.

Quando il medico può impugnare la decisione della manleva

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Tutto quanto detto, in termini pratici comporta alcune conseguenze sulle possibilità del medico di impugnare una decisione giudiziale "negativa" sulla manleva assicurativa per le prestazioni che abbia reso all'interno di una struttura sanitaria.

Per comprendere meglio, facciamo un esempio che si basa sulla sentenza in commento: il medico può proporre appello incidentale condizionato sulla statuizione della manleva assicurativa sia se venga respinto il suo appello principale in ordine alla statuizione di condanna a rispondere del danno tout court, sia se venga accolto l'appello della struttura sanitaria a che venga riconosciuto per intero il suo diritto di regresso nei confronti del medico per quanto debba versare in ragione della solidarietà, sia se la struttura sanitaria sia riconosciuta estranea ai fatti di causa.

Data: 30/05/2019 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli