L'azione di rivendicazione
Cos'è l'azione di rivendicazione, chi è legittimato a proporla, la prova e la rivendicazione di bene mobile e immobile
di Chiara Ruggiero - L'azione di rivendicazione è disciplinata dall'art.942 c.c. Secondo la disposizione codicistica, il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene mediante l'azione di rivendicazione.
- Cos'è l'azione di rivendicazione
- Chi può agire per la rivendica del possesso?
- La prova del possesso
- Rivendicazione di bene immobile
- Rivendicazione di bene mobile
Cos'è l'azione di rivendicazione
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Nello specifico l'azione di rivendicazione è un'azione che viene posta in essere dal proprietario il quale la può esercitare verso chiunque possiede o detiene il suo bene senza titolo.
L'azione di rivendicazione è volta nello specifico da una parte ad ottenere una sentenza che accerti chi sia effettivamente il proprietario del bene e da un'altra parte a condannare il soggetto che lo possiede alla restituzione.
Chi può agire per la rivendica del possesso?
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Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà. Il soggetto che intende avvalersi dell'azione di rivendicazione non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario.
Bisogna dire che il legislatore guarda con occhi sospettosi ai modi di acquisto a titolo derivato, in quanto questi possono anche provenire da soggetti che in realtà non sono proprietari. Per questo motivo è chiesto a chi agisce di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova del possesso
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La probatio diabolica (prova) è difficile da esercitare, però, la legge viene in aiuto ai soggetti che vogliono rivendicare il loro possesso su una cosa mediate alcuni istituti del possesso:
- l'usucapione (art.1158 c.c.)
- l'accessione (art. 934 c.c.)
Rivendicazione di bene immobile
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Se il bene rivendicato è un bene immobile, il soggetto che agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Rivendicazione di bene mobile
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Nell'ipotesi in cui il bene rivendicato sia mobile, è sufficiente provare di aver acquistato il possesso in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).
In merito si è espressa la Cassazione (cfr. ex multis, 19653/2014) che ha affermato che l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o anche andando a dimostrare il compimento dell'usucapione in suo favore.
Per approfondimenti vai alla guida Le azioni petitorie
Data: 03/06/2019 12:30:00Autore: Chiara Ruggiero