Cassazione: paga le spese l'avvocato privo di procura speciale
Per gli Ermellini, se il ricorso in Cassazione è promosso senza procura speciale, l'unico soccombente sarà lo stesso difensore e sarà ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio
di Lucia Izzo - La procura speciale in caso di ricorso in Cassazione costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio innanzi agli Ermellini.
Pertanto, qualora il ricorso innanzi alla Suprema Corte sia stato promosso dal difensore senza effettivo conferimento di detta procura speciale, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore e, pertanto, sarà ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
- La vicenda
- La procura speciale in Cassazione
- Ricorso senza procura speciale? Spese a carico dell'avvocato
La vicenda
[Torna su]
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l'ordinanza n. 14474/2019 (qui sotto allegata), dichiarando inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto della domanda di condanna di una compagnia assicuratrice per il pagamento di un indennizzo assicurativo.
Per i giudice a quo, in base alle condizioni generali del contratto, l'evento per cui gli assicurati avevano agito non si riteneva rientrante tra quelli coperti da assicurazione. Gli assicurati agiscono dunque in Cassazione, per ministero del proprio avvocato, ma la compagnia assicurativa eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in difetto di valida procura.
La procura speciale in Cassazione
[Torna su]
Doglianza che gli Ermellini ritengono fondata in quanto il ricorso risulta sottoscritto dall'avvocato, dichiaratamente, in forza di "procura a margine dell'atto di appello", senza che risulti comunque allegata alcuna procura speciale a esso specificamente riferita.
Nel giudizio di Cassazione, rammenta l'ordinanza, la procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 c.p.c. non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, c.p.c. che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma secondo dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v. ex pluribus, Cass. SS. UU. n. 13537/2006).
Infine, si osserva che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo richiesta dall'art. 365 c.p.c., è essenziale, oltre che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 14749/2007).
Ricorso senza procura speciale? Spese a carico dell'avvocato
[Torna su]
Dichiarato inammissibile il ricorso, per la Cassazione la mancanza della procura speciale incide anche sulla regolamentazione delle spese processuali.
Come affermato in materia dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 10706/2006), nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità. Di conseguenza, risulta ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
Una volta accertata la mancanza della procura speciale, che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di Cassazione, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (cfr. Cass. SS.UU.. n. 10706/2006).
Le spese del giudizio di legittimità, ben 2.300 euro oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi e agli accessori di legge, vengono dunque poste a carico dell'avvocato di parte ricorrente.
Data: 02/06/2019 22:00:00Autore: Lucia Izzo