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Meno tasse per i pensionati che si spostano al Sud

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di esercizio e revoca dell'opzione, di cessazione degli effetti e di versamento dell'imposta sostitutiva. Operativa la c.d. flat tax pensionati


di Lucia Izzo - La manovra di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto un regime opzionale e agevolato per i titolari di pensione di fonte estera che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale nei Comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti.


Per approfondimenti Flat tax pensionati

Si tratta di una disposizione volta a favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni del Sud Italia con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale opzionale "di favore".

Redditi: imposta forfettaria con aliquota al 7%

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Nel dettaglio, gli interessati potranno optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
Con il recente provv. n. 167878/2019 (qui sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti dettagli relativamente alle modalità applicative del predetto regime, alle modalità di esercizio e revoca dell'opzione, di cessazione degli effetti e anche relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva.

La presentazione della dichiarazione dei redditi

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La "flat tax", con avvio dal periodo d'imposta 2019, è rivolta ai titolari di redditi da pensione di fonte estera che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-ter inserito nel TUIR proprio dalla Manovra di Bilancio 2019.
L'opzione per il regime di imposta sostitutiva, spiega l'Agenzia, si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni indicate e sarà efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà indicare i cinque requisiti che gli consentono di beneficiare dell'opzione, in primis lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione.

Ancora, andranno indicate la giurisdizione o le giurisdizioni in cui si è avuta l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il contribuente dovrà anche indicare gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Il trasferimento di residenza

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Per beneficiare dell'opzione, il trasferimento dovrà avvenire in un Comune con popolazione non superiore a 20mila abitanti di una delle seguenti Regioni italiane, ovvero: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti

Ai fini dell'individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si sceglie di trasferire la residenza, il provvedimento spiega che si considererà il dato risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.

Tale dato si considererà rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

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L'opzione sarà valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace e avrà validità per tutta la durata del regime, salvo che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

In particolare, l'opzione rimarrà efficace, anche qualora, a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud con le caratteristiche richieste.
Il contribuente che ha esercitato l'opzione potrà revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un Comune diverso.
La decadenza dal regime, invece, avverrà:
  • qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;
  • in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
  • per trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
  • per trasferimento della residenza fiscale all'estero.
L'opzione sarà inefficace, invece, qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'opzione. La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell'imposta

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Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i contribuenti provvederanno al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero.

L'imposta sostitutiva si dovrà versare con le modalità di cui agli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 241/1997. Una successiva risoluzione provvederà a istituire il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24
Data: 04/06/2019 08:00:00
Autore: Lucia Izzo