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Responsabilità medica per il vaccino degli animali

La responsabilità medica, considerata in senso estensivo, può riguardare anche i danni alla salute degli animali e può ricadere su vari soggetti


di Valeria Zeppilli – Quando si parla di responsabilità medica, si pensa subito ai danni subiti dai pazienti a seguito di una terapia, una diagnosi o un trattamento errati.

In realtà, volendo estendere i confini della responsabilità medica sino a renderli assai più ampi, è possibile ricomprendere al loro interno tutti i casi in cui vi è un danno alla salute di un essere vivente, anche se trattasi di animale.

La vicenda

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A tale proposito, risulta particolarmente interessante una recente sentenza della Corte di cassazione (la numero 14913/2019 qui sotto allegata), che si è confrontata con la vicenda che ha interessato un'azienda agricola che lamentava che alla base della morte di molteplici animali di loro proprietà, della macellazione di altri, della mortalità neonatale e del conseguente mancato reddito vi fosse l'inoculazione del vaccino contro la febbre catarrale, resa obbligatoria con decreto dell'assessorato regionale all'igiene, alla sanità e all'assistenza sociale ed eseguita da personale del servizio incaricato della ASL.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello aveva condannato la Regione e l'azienda sanitaria a pagare in favore dell'azienda agricola la somma di euro 752.084,18.

L'imputabilità dell'evento dannoso va accertata

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Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione, tra gli altri, l'azienda regionale per la tutela della salute e la Regione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe affermato la loro responsabilità in mancanza di accertamento della imputabilità dell'evento dannoso a una loro colpa.

Accogliendo l'impugnazione, la Corte di cassazione ha evidenziato che la sola circostanza che sia stato affermato un nesso causale tra l'evento e la somministrazione del vaccino contro la febbre ai capi bovini non implica di per sé anche la prova che i predetti enti conoscessero o fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi della vaccinazione.

Nel caso di specie, i giudici d'appello non avevano compiuto nessun accertamento, mentre, dato che si trattava di vaccinazioni prescritte e imposte dal Ministero della salute, sarebbe stato indispensabile indagare ulteriormente. Oltretutto, non risultava dedotta in causa neanche l'esistenza di errori nell'attuazione del piano vaccinale.

A quali cognizioni fare riferimento

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Per la Corte di cassazione va peraltro considerato che tale indagine va svolta "avendo riguardo, non già, come ai fini del nesso causale, alle cognizioni ex post esistenti al tempo della valutazione, bensì a quelle esistenti al tempo della condotta dell'agente, ossia della eseguita vaccinazione".

Data: 05/06/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli