Rogito: cos'è e come viene fatto
Rogito: efficacia di atto pubblico
Il rogito, denominato anche atto notarile, è considerato a tutti gli effetti un atto pubblico.
Infatti, l'articolo 2699 del codice civile stabilisce che "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".
Formalità del rogito
In ogni caso, come emerge anche da tale norma, il rogito, per essere valido, deve essere redatto nel rispetto di particolari formalità, che sono prescritte dalla legge notarile (legge n. 89/1913).
Tra le principali formalità si segnala la redazione, a mano, a macchina o a stampa, personalmente da parte del notaio o da una persona di fiducia sotto la direzione, in ogni momento, del notaio stesso.
L'atto deve essere ricevuto in presenza delle parti e, solo per alcune fattispecie, di almeno due testimoni.
Nel dettaglio, oggi i testimoni sono richiesti per:
- le donazioni,
- le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni
- le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni
- le ipotesi in cui una delle parti non sappia o non possa leggere o scrivere
- le ipotesi in cui il notaio chieda la loro presenza.
I testimoni sono poi necessari per altre tipologie di atto per previsione di altre norme di legge. Ad esempio, l'articolo 603 del codice civile li richiede per il testamento pubblico.
Infine, è prescritto che il notaio si accerti dell'identità personale delle parti, anche attraverso due fidefacenti conosciuti, che possono coincidere con i testimoni e che, al pari dei testimoni, devono essere maggiorenni, avere la capacità di agire, essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non devono essere interessati nell'atto.
Contenuto del rogito
Il rogito non deve rispettare solo le predette formalità, ma deve rispondere anche a dei precisi requisiti di contenuto, dettati dall'articolo 51 della legge 89/1913.
In particolare:
- intestazione Repubblica Italiana
- indicazione in lettere e per esteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto l'atto
- il nome, il cognome e la residenza del notaio e il distretto notarile nel cui ruolo è iscritto
- il nome, il cognome, il luogo di nascita, la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei loro eventuali rappresentanti, dei fidefacenti e dei testimoni
- la dichiarazione del notaio di essere certo dell'identità personale delle parti o di averla accertata per mezzo dei fidefacenti
- l'indicazione in lettere e per esteso, almeno per la prima volta, delle date, delle somme e delle quantità delle cose oggetto dell'atto e la loro designazione precisa
- l'indicazione dei titoli e delle scritture che sono inseriti all'interno dell'atto
- la menzione che il notaio o, in sua presenza, persona di sua fiducia ha dato lettura alle parti dell'atto, delle scritture e dei titoli in esso inseriti, in presenza degli eventuali testimoni e salvo omissione per volontà espressa delle parti, menzionata nell'atto
- la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia
- l'indicazione dei fogli di cui si compone l'atto e delle pagine scritte
- la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacenti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio.
Gli atti di ultima volontà devono essere poi corredati dell'ora in cui sono stati sottoscritti.
Infine, in ogni caso in cui l'atto sia composto da più fogli, è necessaria la sottoscrizione a margine di ciascuno di essi (eccezion fatta per quello che contiene le sottoscrizioni finali) da parte di tutti i soggetti sopra indicati. Nelle sottoscrizioni a margine è sufficiente il solo cognome.
Data: 02/04/2023 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli