Multe per violazioni al codice della Strada: quando sono illegittime
Quando è possibile impugnare le sanzioni amministrative emanate per infrazioni al codice della Strada e i rimedi esperibili
Avv. Giuliana Degl'innocenti - La sanzione amministrativa per violazioni al C.d.s. (multa) può essere considerata illegittima se presenta dei vizi sugli elementi essenziali e può, esperendo apposito ricorso, essere annullata. L'annullamento ha un'efficacia retroattiva, ovvero la sanzione si considera come mai emanata.
- Vizi di forma
- Quando l'errore materiale comporta la nullità della multa
- La procedura di annullamento della multa in autotutela
- Ricorsi in opposizione avverso sanzione amministrativa
Vizi di forma
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Esemplificando, esaminiamo quindi i vizi di forma di una multa:
- errata indicazione delle generalità del conducente;
- errata oppure omessa indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione;
- errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
-errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
Da evidenziare che la sola presenza di un errore materiale, tuttavia, non sempre comporta la nullità della sanzione amministrativa.
- errata indicazione delle generalità del conducente;
- errata oppure omessa indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione;
- errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
-errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
Da evidenziare che la sola presenza di un errore materiale, tuttavia, non sempre comporta la nullità della sanzione amministrativa.
Quando l'errore materiale comporta la nullità della multa
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Sul punto si osserva per esempio che, se ricorre un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (nome cognome e indirizzo oppure dal codice fiscale) l'errore è irrilevante e difficilmente si potrà pensare di vincere un ricorso in virtù di questi presupposti. Ugualmente nel caso in cui sia indicato in modo sbagliato il modello del veicolo, a fronte però, della corretta indicazione del tipo e della targa. Altra circostanza frequente è rappresentata dall'inesistenza del numero civico sulla multa. Vi sono state molte pronunce sull'argomento e, generalmente, possiamo affermare che questa mancanza potrebbe rendere annullabile il verbale soltanto se pregiudicasse l'individuazione del luogo dove l'infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore.
La procedura di annullamento della multa in autotutela
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Se la sanzione è palesemente illegittima o errata, prima di fare ricorso, il cittadino può tentare di richiedere all'Ente che ha emanato la multa di annullarla inoltrando istanza attraverso l'autotutela. Quest'ultima rappresenta, infatti, il potere/dovere dell'amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa oppure su apposita domanda dell'utente, tutti i propri atti che risultino illegittimi o privi di fondamento. Questo potere spetta, appunto, all'ufficio che ha emanato l'atto.
Sul punto si precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui il cittadino presenti l'istanza all'ufficio errato, questo deve comunque farsi carico di trasmettere la richiesta all'ufficio competente.
Di solito è preferibile avanzare istanza di annullamento in autotutela per vizi di una certa rilevanza, per esempio:
- errore di persona;
- notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà;
- doppio verbale per la medesima infrazione;
- rilevazione errata della targa del veicolo
Sul punto si precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui il cittadino presenti l'istanza all'ufficio errato, questo deve comunque farsi carico di trasmettere la richiesta all'ufficio competente.
Di solito è preferibile avanzare istanza di annullamento in autotutela per vizi di una certa rilevanza, per esempio:
- errore di persona;
- notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà;
- doppio verbale per la medesima infrazione;
- rilevazione errata della targa del veicolo
Ricorsi in opposizione avverso sanzione amministrativa
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I ricorsi in opposizione esperibili nei confronti di una sanzione amministrativa ritenuta ingiusta, illegittima e vessatoria sono invece i seguenti:
- Il ricorso al prefetto:
Il trasgressore o gli altri soggetti tenuti al pagamento della multa possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Questo ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, il Prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando che ha emesso la multa, unitamente ai documenti allegati dal ricorrente; l'ufficio poi dovrà trasmettere al prefetto tutti gli elementi tecnici utili ai fini dell'istruttoria ovvero utili a decidere se rigettare o confermare la richiesta avanzata con l'istanza). Oppure detta opposizione può essere presentata direttamente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche tramite raccomandata.
Assieme al ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può anche essere richiesta l'audizione personale.
Utile è tuttavia precisare che nei riguardi del preavviso di violazione (ovvero l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso immediatamente il ricorso al Prefetto. Il cittadino deve attendere infatti la notifica del verbale per avviare l'impugnazione. E quindi dalla data di notifica di quest'ultimo decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quali le decisioni del Prefetto:
Il prefetto esamina il ricorso e i documenti che lo corredano, verifica ed esamina anche gli atti prodotti dall'ufficio o comando che ha emesso la sanzione, sente gli interessati che hanno eventualmente domandato l'audizione e pone in essere tutti quegli atti funzionali alla decisione.
Quindi se accerta che la multa risulta avere fondamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, un'ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Detta ingiunzione di pagamento viene poi notificata all'autore dell'infrazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Mentre il pagamento della somma indicata deve essere curato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella medesima ingiunzione.
Al contrario, se il Prefetto ritiene che l'istanza del cittadino sia giusta e, quindi, destituito di fondamento giuridico e fattuale l'accertamento che ha determinato l'irrogazione della multa, lo stesso, nel medesimo termine di 120 giorni, emana un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore; sarà quindi quest'ultimo a darne notizia al ricorrente.
Se invece decorrono i predetti termini senza che venga adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
Si precisa, altresì che avverso l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.
Assieme al ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può anche essere richiesta l'audizione personale.
Utile è tuttavia precisare che nei riguardi del preavviso di violazione (ovvero l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso immediatamente il ricorso al Prefetto. Il cittadino deve attendere infatti la notifica del verbale per avviare l'impugnazione. E quindi dalla data di notifica di quest'ultimo decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quali le decisioni del Prefetto:
Il prefetto esamina il ricorso e i documenti che lo corredano, verifica ed esamina anche gli atti prodotti dall'ufficio o comando che ha emesso la sanzione, sente gli interessati che hanno eventualmente domandato l'audizione e pone in essere tutti quegli atti funzionali alla decisione.
Quindi se accerta che la multa risulta avere fondamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, un'ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Detta ingiunzione di pagamento viene poi notificata all'autore dell'infrazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Mentre il pagamento della somma indicata deve essere curato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella medesima ingiunzione.
Al contrario, se il Prefetto ritiene che l'istanza del cittadino sia giusta e, quindi, destituito di fondamento giuridico e fattuale l'accertamento che ha determinato l'irrogazione della multa, lo stesso, nel medesimo termine di 120 giorni, emana un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore; sarà quindi quest'ultimo a darne notizia al ricorrente.
Se invece decorrono i predetti termini senza che venga adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
Si precisa, altresì che avverso l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.
- Il ricorso al giudice di pace
Avverso una sanzione amministrativa elevata per violazioni al C.d.s. è possibile presentare ricorso anche al Giudice di pace, sempre che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata. Il Giudice di pace, infatti ha competenza esclusiva in materia di ricorsi contro le multe applicate per le infrazioni al C.d.s..Presso l'ufficio del Giudice di pace possono essere presentati:
- i ricorsi contro le multe per infrazione al codice della strada;
- i ricorsi avverso la cartella esattoriale (ovvero il documento notificato quando la multa non viene pagata), ma solo per errori materiali della stessa o per vizi di notifica, e non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
- i ricorsi contro l'ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
L'opposizione al Giudice di pace contro il verbale di accertamento della violazione va presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il ricorso può essere depositato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace oppure inviato a mezzo posta raccomandata, e deve contenere:
- originale e quattro fotocopie del ricorso;
- originale e quattro fotocopie della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell'ordinanza prefettizia;
- una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
- copia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente;
- marche, contributo unificato e diritti di notifica.
Come nell'ipotesi del ricorso prefettizio anche questo non può essere presentato avverso l'avviso di violazione (per intendersi: la multa lasciata sul parabrezza), ma è necessario, appunto, attendere la notifica del verbale.
Si osserva, altresì, che se è stata irrogata anche una sanzione accessoria (ad esempio la sospensione della patente), non è possibile azionare il ricorso solo contro questa sanzione, ma è necessario obbligatoriamente contestare il verbale nel suo insieme.
Il ricorso al Giudice di pace sconta, come ricordato, l'obbligo del pagamento del contributo (che si può versare presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino, oppure in banca adoperando il modello F23, o in tabaccheria). Per le multe di importo fino a 1.100,00 euro (cioè la maggior parte), il contributo unificato è pari a euro 43,00 a cui si aggiunge una marca da bollo di euro 27,00.
Il Giudice di pace ordina all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione in modo tale da poter disporre degli elementi necessari per la decisione.
Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, anche senza l'ausilio di avvocati.
Quali le decisioni del Giudice di pace:
- dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
- convalida della multa con ordinanza se chi ha depositato il ricorso non si presenta in udienza senza valido motivo (salvo che la illegittimità della multa risulti dalla documentazione prodotta dal ricorrente);
- annullamento in tutto o in parte della multa se viene accolta l'opposizione del ricorrente;
- rigetto del ricorso determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo ricompreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.
In tale ultima ipotesi, il versamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione alla quale appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile dinanzi al Tribunale.
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Avv. Giuliana Degl'Innocenti
e-mail: giulianadegl_innocenti@hotmail.com
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Autore: Giuliana DeglInnocenti