Procura alle liti in Cassazione
- Procura alle liti Cassazione: le norme
- Procura "speciale" se fa riferimento alla sentenza impugnata
- Procura speciale Cassazione: data e notifica
- Procura speciale se in calce o a margine
Procura alle liti Cassazione: le norme
La disciplina della procura alle liti per ricorrere in Cassazione è contenuta nelle seguenti norme del codice di procedura civile:
- art. 82 - Patrocinio- al comma 3 dispone che salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti le parti debbono stare in giudizio davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo;
- art. 365 - Sottoscrizione del ricorso- "Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale."
- art. 366 - Contenuto del ricorso- comma 1, n. 5: "Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto."
Per una migliore comprensione dell'istituto occorre inoltre richiamare anche quanto sancito dall'art. 83 c.p.c, che disciplina in generale la procura alle liti, e che così dispone: "1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura. 2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. 4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa."
Procura "speciale" se fa riferimento alla sentenza impugnata
Sul contenuto della procura speciale è di particolare interesse la Cassazione n. 28146/2018 nella quale si rileva che: "il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma dalla sua lettera si riferisce ad una procura conferita per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio” con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima; questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005);
Procura speciale Cassazione: data e notifica
Procura speciale se in calce o a margine
Autore: Annamaria Villafrate