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L'uccisione di animali

L'art. 544-bis del codice penale va a disciplinare l'uccisione di animali, fattispecie di reato che mira a salvaguardare gli animali


di Chiara Ruggiero - L'uccisione di animali è un reato previsto e disciplinato dall'art. 544-bis c.p., il quale punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale".

Questo tipo di reato può essere parificato all'omicidio, in quanto attribuisce rilievo a qualunque condotta, sia omissiva che commissiva, che è oggettivamente idonea a produrre l'evento-morte dell'animale (a prescindere dalle sue concrete modalità esecutive).

Quando si consuma il delitto?

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Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento morte dell'animale. Il principale intento del legislatore era quello di considerare l'animale come soggetto passivo del reato che stiamo analizzando.
Il richiamo alla crudeltà e alla mancanza di necessità va a escludere una tutela omnicomprensiva dell'animale. Ci si limita ai casi in cui l'evento-morte vada a urtare la sensibilità umana. Nella fattispecie, non sarà punibile, ad esempio, l'uccisione di animali che sono destinati alla macellazione.

Crudeltà e assenza di necessità

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Andando più nel dettaglio, è con il termine crudeltà che ci si riferisce alla causazione della morte dell'animale con modalità o per motivi che urtano la sensibilità dell'uomo.
L'assenza di necessità, invece, riguarda un concetto più ampio di quello di cui all'articolo 54 del codice penale, riferendosi, sostanzialmente, a una necessità relativa, in forza della quale la condotta non è punibile se è volta a soddisfare un bisogno umano.

La necessità sociale

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Il reato di uccisione di animali è stato introdotto nel nostro ordinamento per opera della legge 20 luglio 2004, numero 189, recante: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini non autorizzati".
La medesima legge ha anche stabilito una serie di ipotesi per le quali, rispetto all'uccisione, sussiste una presunzione di necessità sociale. Si tratta, ad esempio, della caccia e della pesca, dell'allevamento e della macellazione, della sperimentazione scientifica e così via.
Si tratta di previsioni trasfuse nell'articolo 19-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, in forza del quale le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale, tra le quali rientra anche l'articolo 544-bis, "non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali".

Specie selvatiche protette

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L'uccisione di animali non va confusa con il caso di uccisione di un esemplare appartenente a una specie animale selvatica protetta, che è infatti sanzionata (così come la sua cattura o la sua detenzione) dall'articolo 727-bis del codice penale, che punisce l'uccisione (oltre che la cattura o la detenzione).
Un simile comportamento, al di fuori dei casi consentiti e a meno che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, è punita con l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro.
Leggi anche:
- Il reato di maltrattamento di animali
- Il reato di abbandono di animali
Data: 14/06/2019 12:00:00
Autore: Chiara Ruggiero