Successione: quando l'erede è un minorenne
La Cassazione rammenta che, in caso di successione riguardi minorenni, se il legale rappresentante ha accettato a suo nome l'eredità egli potrà redigere l'inventario entro un anno dalla maggiore età
di Lucia Izzo - Il codice civile stabilisce che le eredità devolute ai minori debbano sempre accettarsi con veneficio di inventario. Qualora il legale rappresentante del minore non vi abbia rinunciato (rectius abbia accettato) l'art. 489 del codice civile non attribuisce al minore il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, bensì soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
Tuttavia, quale ulteriore tutela nei confronti del minore, qualora il suo rappresentante abbia accettato l'eredità, facendogli così acquisire la qualità di erede, ma non abbia redatto l'inventario, sarà il minore stesso ad avere l'obbligo di compiere l'inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età ed evitare così di perdere il beneficio della responsabilità limitata.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 15267/2019 (qui sotto allegata) in una vicenda inerente in materia di accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario.
Il caso
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La ricorrente era stata condannata con altri a rilasciare un immobile occupato senza titolo, a suo tempo condotto in locazione da un uomo il quale poi era deceduto senza che si fosse verificata successione nel contratto, nonché al pagamento di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese processuali.
Anche la figlia minore della signora, erede del conduttore e accettante l'eredità con beneficio di inventario, era stata coinvolta nella condanna: per il giudice a quo, in conseguenza dell'accettazione beneficiata, la ragazza avrebbe dovuto rispondere "intra vires" o "ultra vires", rispettivamente a seconda dell'avere o meno adempiuto all'onere di compiere l'inventario nel termine.
Ancora, secondo la Corte territoriale, la rinuncia all'eredita successivamente operata dalla minore, una volta divenuta maggiorenne, doveva ritenersi "tamquam non esset" essendo possibile la sola limitazione di responsabilità per chi avesse comunque accettato, se l'inventario fosse stato redatto nel termine.
In Cassazione, tale ricostruzione viene contestata da parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una mera chiamata all'eredità della ragazza in pendenza dell'inventario con conseguente inammissibilità della condanna dell'accettante con beneficio, che avrebbe acquistato la qualità di erede solo quando l'accettazione beneficiata è seguita dall'inventario nel termine.
Neppure, assume la ricorrente, il minore per il quale sia stata operata accettazione beneficiata, diverrebbe erede puro e semplice qualora non fosse compiuto l'inventario entro l'anno dalla maggiore età, poiché ciò contravverrebbe alla ratio protettiva dell'art. 471 del codice civile.
Accettazione di eredità per i minori
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Doglianze respinte in toto dalla Corte di Cassazione che rammenta come, qualora sia chiamato all'eredità un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa, non debba, accettarla o rinunciarvi.
Nel caso di accettazione, si legge nell'ordinanza, essa dovrà essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 c.c., norma protettiva che impedisce, compiuto l'inventario, l'effetto della confusione tra i patrimoni dell'erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede nei limiti del valore dell'attivo ereditario. Ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
Pertanto, qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all'eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l'accettazione prescritta dall'articolo 471 c.c., a ciò autorizzato, ne deriva, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, l'acquisto da parte del minore della qualità di erede.
A contrario, se manca l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c.., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità.
Il compimento dell'inventario
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Qualora, a seguito con la predetta accettazione, il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore non compia l'inventario necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità, gli Ermellini rammentano che, nei confronti di minori e altri incapaci, è posta una ulteriore tutela (ex art. 489 c.c.), ovvero l'inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci.
In pratica, "i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".
In sostanza, l'inventario necessario per usufruire della limitazione della responsabilità potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ma se questi non vi provveda neppure entro tale termine, l'accettante è considerato erede puro e semplice.
Nel caso in esame, dunque, appare corretta la condanna operata dai giudici di merito anche nei confronti della minorenne la cui madre aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario, non essendo poi stato compiuto l'inventario stesso nei termini e neppure entro l'anno previsto dalla legge dal compimento della maggiore età della ragazza. Il ricorso è dunque rigettato.
Autore: Lucia Izzo