Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione

Per la Cassazione il gratuito patrocinio trova applicazione anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione e quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria


di Lucia Izzo - Il patrocinio a spese dello Stato trova applicazione non solo nel processo civile, bensì anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.


Una conclusione che discende dalla legge, ma che risulta coerente con le finalità del gratuito patrocinio volto ad assicurare ai non abbienti l'accesso ai non abbienti alla tutela giurisdizionale, in posizione di parità rispetto a chi possiede i mezzi necessari, alla tutela giurisdizionale.

Lo rammenta la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 15175/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un signore, ammesso al patrocinio a spese dello stato, che aveva ottenuto dal Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno a favore del figlio.

Il caso

Il magistrato, rilevato trattavasi di un procedimento di volontaria giurisdizione per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, rigettava l'istanza di liquidazione ritenendo non dovuto il compenso al difensore.
Decisione confermata anche dal Tribunale, successivamente adito dal legale, secondo cui la decisione non aveva inciso sull'esercizio dei diritti fondamentali del beneficiario, risolvendosi nella nomina di un amministratore di sostegno per l'assistenza nel compimento di singoli atti, specificamente indicati. Pertanto, essendosi il procedimento svolto secondo il suo modello legale tipico, non sarebbe stata necessaria l'assistenza di un difensore, potendo questo essere introdotto dalla parte personalmente.

Ancora, ritenendo che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato trovi applicazione soltanto nei casi in cui l'interessato sia parte di un procedimento per cui l'assistenza del difensore è per legge necessaria, il giudice a quo non solo rigettava il ricorso, ma revocava altresì l'ammissione al gratuito patrocinio concessa al genitore.

Gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione

Una conclusione ribaltata dalla Corte di legittimità, secondo cui la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (cfr. Cass. n. 30069/2017).
Un indirizzo confermato anche in virtù del rilievo che gli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115/2002, che dettano le disposizioni generali sul gratuito patrocinio, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore".
Non solo, quindi, con riferimento a questi ultimi, nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nei casi in cui essa dipenda dalla scelta dell'interessato, sul presupposto, di tutta evidenza, che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è dichiarata obbligatoria dalla legge l'interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.
Una conclusione che, oltre a discendere dalla lettera della legge, secondo gli Ermellini appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il quale, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.
Posizione di parità, conclude la Corte, che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell'esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti.
Data: 09/06/2019 14:00:00
Autore: Lucia Izzo