Risparmiatori banche truffati: al via gli indennizzi
di Annamaria Villafrate - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto rimborsi per i risparmiatori truffati, che attua quanto previsto dai commi 493-507 dell'art 1 della legge n. 145/2018. Il testo del decreto si compone di 10 articoli, di cui i primi 5 dedicati alla parte del provvedimento che più interessa i risparmiatori e in cui vengono indicati i soggetti che possono accedere alla misura, come presentare l'istanza, cosa deve contenere, quali documenti allegare e in quale misura verrà corrisposto il rimborso. Per non sbagliare infine, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, sarà operativa una piattaforma informatica che fornirà ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie a presentare in modo corretto la domanda.
Indice:
- Crack banche: chi ha diritto all'indennizzo
- Come si presenta l'istanza di indennizzo al FIR
- Documenti da allegare all'istanza
- Richiesta di indennizzo forfettario
- Misura degli indennizzi
Crack banche: chi ha diritto all'indennizzo
L'art 3 del decreto indica i soggetti che possono presentare domanda per il rimborso:
I risparmiatori
Sono tali le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, i coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le micro-imprese (come meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, nel momento in cui è stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi.I successori causa mortis dei risparmiatori
Sono coloro che sono diventati titolari degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e abbiano continuato a detenerli.I familiari dei risparmiatori
Sono familiari il coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e i parenti entro il secondo grado dei risparmiatori, che sono divenuti titolari degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione in virtù di un atto di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e abbiano continuato a detenerli.Come si presenta l'istanza di indennizzo al FIR
L'istanza da presentare per ottenere l'indennizzo al FIR deve essere sottoscritta nelle modalità previste dal decreto e deve indicare:
- nome o denominazione, codice fiscale, residenza o domicilio degli aventi diritto e del loro eventuale rappresentante;
- quantità, tipo, costo, data di acquisto e codici identificativi degli strumenti finanziari acquistati;
- successori e familiari che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari dai risparmiatori;
- banca che ha emesso gli strumenti finanziari che danno diritto al rimborso;
- l'IBAN del corrente bancario o postale per ricevere l'accredito;
- dichiarazione di conformità all'originale dei documenti da allegare all'istanza e in possesso degli aventi diritto;
- ulteriori dati o informazioni utili a chiarire o integrare la documentazione necessaria all'istanza;
- consenso al trattamento dei dati.
Documenti da allegare all'istanza
Il decreto prevede che devono essere allegati all'istanza i seguenti documenti:
- copia fronte-retro dei documenti d'identità e dei codici fiscali degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante degli stessi;
- copia dei documenti che dimostrino l'acquisto degli strumenti finanziari da parte del risparmiatore e da coloro che sono divenuti titolari degli stessi mortis causa e per atto tra vivi;
- copia dell'eventuale documentazione bancaria o amministrativa utile per accertare le violazioni massive del T.U.F, che hanno cagionato danno ai risparmiatori;
- copia dei documenti che attestino eventuali rimborsi o risarcimenti dalle banche;
- delega o procura speciale con firma autenticata, se la domanda è presentata tramite rappresentanza volontaria e copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà recante la firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, contenenti le attestazioni dei dichiaranti sancite dalla lettera f) dell'art. 4 del decreto;
- in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante le informazioni contenute nella lettera g) dell'art 4 del decreto.
Richiesta di indennizzo forfettario
Chi chiede l'indennizzo forfettario all'istanza devono essere allegate le dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestanti:
- un patrimonio mobiliare di proprietà del valore inferiore a 100.000 euro o l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018;
- la consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti.
Nel caso in cui la Commissione dovesse richiede ulteriore documentazione necessaria a integrare l'istanza, se questa non viene presentata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Commissione, la domanda può essere rigettata.
Misura degli indennizzi
La regolare presentazione della domanda da diritto a un indennizzo pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni avente diritto. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, un indennizzo pari al 95% del costo di acquisto delle stesse, inclusi gli oneri fiscali, nel limite di 100.000 euro per ogni avente diritto. Importi da cui vanno detratti eventuali rimborsi o indennizzi già percepiti.
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Data: 13/06/2019 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate