Decreto Sicurezza bis in vigore
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di Annamaria Villafrate - Pubblicato in GU il dl n. 53/2019 contenente le "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" è in vigore dal 15 giugno. Diverse le novità, tra cui norme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, immigrazione, sanzioni, nuovi limiti e divieti, rafforzamento delle operazioni sotto copertura, nuove assunzioni per smaltire l'arretrato dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, ma anche misure anti-violenza durante le manifestazioni pubbliche e sportive.
Indice:
- Decreto Sicurezza bis: cosa contiene
- Immigrazione
- Sicurezza pubblica generale
- Manifestazioni sportive più pacifiche
- Le altre misure
Decreto Sicurezza bis: cosa contiene
Il decreto Sicurezza bis pubblicato il 14 giugno 2019 in GU persegue le seguenti finalità:
- contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuendo al Ministro dell'interno più poteri;
- rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina;
- eliminare l'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti definitivi di condanna penale;
- garantire il pacifico svolgimento di manifestazioni nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- semplificare gli adempimenti degli albergatori per i soggiorni di breve durata;
- garantire la sicurezza in occasione dell'Universiade di Napoli 2019;
- combattere i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.
Immigrazione
Aumentano i poteri del Ministro degli Interni sul mare territoriale per garantire ordine e sicurezza. Sanzioni per chi trasgredirà i provvedimenti ministeriali, fondi per la lotta all'immigrazione clandestina e per chi si attiverà nel promuovere politiche di rimpatrio. Novità per chi soggiornerà per vari motivi in Italia fino a un massimo di tre mesi.
Più poteri sul mare al Ministro degli Interni
Al Ministro dell'interno, nella qualità do Autorità nazionale di pubblica sicurezza il potere di "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica".
Limiti e divieti dettati da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, o nel caso in cui si riveli necessario, a scopo preventivo, impedire il "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una nave che risulti impegnata nel carico o nello scarico di materiali, valuta o persone senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o in materia di immigrazione.
Sanzioni per chi trasgredisce ai limiti di sosta, transito e ingresso
Il comandante della nave (tranne i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale) è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni previste dalla legge o dal Ministro competente.
Per la violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante ed eventualmente all'armatore e al proprietario della nave, è prevista l'applicazione, salve le sanzioni penali, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione delle condotte con la stessa nave, è prevista la sanzione della confisca, previo sequestro cautelare immediato.
Più fondi per contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2019, di 1.000.000 di euro per il 2020 e di 1.500.000 per il 2021 per implementare l'utilizzo delle investigazioni sotto copertura anche per contrastare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Niente permesso per soggiorni fino a tre mesi
L'ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio non richiede il permesso di soggiorno se la durata non supera i tre mesi.
Fondi premiali per i rimpatri
Fondo di 2 milioni per il 2019 finalizzato a finanziare interventi di cooperazione "con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio." Dotazione che, annualmente, può essere integrata di 50 milioni di euro.
Sicurezza pubblica generale
Manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico più sicure grazie alle misure tese a punire chi andrà armato o indosserà il casco per evitare il riconoscimento. Più forze dell'ordine inoltre in occasione della Universiade del 2019.
Carcere per chi usa caschi o porta armi alle manifestazioni pubbliche
Arresto da due a tre anni e ammenda da 2.000 a 6.000 euro per chi contravviene al divieto di indossare caschi protettivi, o altro mezzo atto idoneo a rendere più difficile il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Inoltre, chi durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, "lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere e' punito con la reclusione da uno a quattro anni."
Manifestazioni pubbliche più sicure
Puniti altresì gli atti di minaccia e violenza commesse durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chi interrompe o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità durante una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione fino a due anni.
Punito anche commette reati di devastazione e saccheggio nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Sanzionate con la reclusione da uno a cinque anni anche le condotte di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Potenziamento politiche di sicurezza
Per eliminare l'arretrato dei procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna e assicurare l'efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della Giustizia può assumere a tempo determinato, per gli anni 2019-2020 un contingente di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
Più forze armate in occasione della Universiade 2019
Per rispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze da destinare ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, viene aumentato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di 500 unità.
Manifestazioni sportive più pacifiche
Tante le misure previste per prevenire e punire le condotte violente in occasione delle manifestazioni più sportive.
Daspo più elevata per i recidivi, ora prevista nella misura minima di sei anni e massima di dieci.
Al questore il potere di vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e luoghi destinati alla sosta, al transito o al trasporto:
- a chi è stato denunciato per aver partecipato attivamente a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che in tali occasioni abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- a chi ha tenuto, anche all'estero, da solo o in gruppo, una condotta finalizzata a partecipare attivamente a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, capaci di mettere in pericolo la sicurezza pubblica o turbare l'ordine pubblico;
- a chi è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per determinati reati o per delitti contro l'ordine pubblico o di comune pericolo con violenza, anche se al di fuori di manifestazioni sportive;
- all'indiziato per delitti specifici previsti dal codice antimafia anche se la condotta non è stata posta in essere durante una manifestazione sportiva.
In virtù del rapporto di collaborazione esistente tra Stati, lo Stato italiano può disporre le misure suddette anche se le manifestazioni sportive si svolgono all'estero. Del pari le autorità straniere possono vietare l'ingresso a soggetti che prendono parte a manifestazioni sportive in Italia.
Infine è fatto divieto alle società sportive di corrispondere contributi, facilitazioni e aiuti ai soggetti a cui è stato vietato l'ingresso alle manifestazioni sportive fino a quando non è intervenuta la riabilitazione.
Le altre misure
- Il fermo di indiziato di delitto, d'ora in poi, sarà applicato anche ai reati commessi a causa o in occasione delle manifestazioni sportive.
- Permanente la disciplina dell'arresto differito per alcuni reati commessi in occasione e a causa delle manifestazioni sportive.
- Modifiche al codice penale e a leggi speciali in materia di reati commessi in occasione delle manifestazioni sportive e sanzioni più severe per chi pratica il bagarinaggio.
- Prorogata la scadenza del termine per l'adozione di un regolamento che individui in che modo è possibile dare attuazione ai principi in materia di protezione dei dati personali.
- Prorogato altresì il termine di applicazione delle disposizioni sulle intercettazioni (dlgs n. 216/2017).
- Obbligo di comunicazione immediata al Questore a carico degli albergatori in caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
Autore: Annamaria Villafrate