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Auto in garage privato, per l'incendio paga l'assicurazione

Per la CGUE rientra nella nozione di circolazione dei veicoli di cui alla direttiva 2009/103/CE anche lo stazionamento del veicolo nel garage privato in quanto costituente utilizzazione dello stesso


di Lucia Izzo - La RC auto paga i danni provocati all'immobile dall'incendio del veicolo, originato dal circuito elettrico del mezzo stesso parcheggiato in un garage privato. La situazione si ritiene rientrante nella nozione di "circolazione dei veicoli" contemplata dalla direttiva 2009/103/CE. Irrilevante il fatto che il mezzo non fosse stato spostato da oltre 24 ore prima del verificarsi dell'incendio.


Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza resa il 20 giugno 2019 (qui sotto allegata), Causa C-100/18, relativa a un caso spagnolo.

Il caso

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Nel dettaglio, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

La vicenda di cui si è occupata la CGUE risale all'agosto 2013 quando un veicolo, parcheggiato nel garage privato di un immobile e fermo da oltre 24 ore, aveva preso fuoco a causa del circuito elettrico del mezzo stesso, provocando un incendio e diversi danni. Essendo l'immobile danneggiato dall'incendio assicurato, la società proprietaria dello stesso otteneva un risarcimento per oltre 44mila euro.

La compagnia assicuratrice che aveva pagato tale risarcimento, conveniva poi in giudizio, nel marzo 2014, l'assicuratrice del veicolo che aveva preso fuoco, chiedendo un rimborso delle spese essendo il sinistro era originato da un "fatto relativo alla circolazione" coperto dalla RC auto del mezzo. Il giudice spagnolo, tuttavia, respingeva il ricorso ritenendo che l'incendio in questione non poteva essere considerato come un "fatto relativo alla circolazione" ai sensi del diritto nazionale.

Diverso l'esito in appello, dove la compagnia assicuratrice dell'auto veniva condannata al pagamento del risarcimento richiesto dall'assicuratrice dello stabile. A tale decisione seguiva il ricorso per cassazione innanzi alla Corte suprema Spagnolo. Il giudice, nutrendo dubbi sull'interpretazione della nozione di "circolazione dei veicoli", contenuta nella Direttiva 2009/103/CE, decideva dunque di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE.

La nozione di circolazione dei veicoli

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La Corte rammenta che l'art. 3, primo comma, della direttiva 2009/103 stabilisce che ogni Stato membro adotti tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di tale direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

Posto che la vettura di cui si discute rientra nella nozione di "veicolo" e che abitualmente stazionava nel territorio dello Stato membro, la Corte si sofferma sulla nozione di circolazione dei veicoli che,si legge nel provvedimento, non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, bensì costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.
Questa, spiega il giudice, dovrà essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto, in particolare, del contesto di detta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
In particolare, la Corte ritiene che l'art. 3, primo comma, della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "circolazione dei veicoli", contenuta in tale disposizione, non sia limitata alle ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, e che in tale nozione rientri qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

Lo stazionamento dell'autoveicolo nel garage privato

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Per quanto riguarda gli autoveicoli, questi, secondo la Corte, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto, quindi rientra nella nozione suddetta qualunque uso di un veicolo come mezzo di trasporto.
Il fatto che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse fermo al momento del verificarsi di quest'ultimo non esclude, di per sé solo, che l'uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di "circolazione dei veicoli. Neppure risulta determinante la questione se il motore del veicolo in discussione fosse o no acceso nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo, spiega la Corte, sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell'utilizzo di quest'ultimo come mezzo di trasporto. Nel caso di specie, occorre constatare che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un'utilizzazione del veicolo stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto.

Tale conclusione non perde la sua validità per il fatto che il veicolo in questione fosse rimasto parcheggiato per più di 24 ore nel garage poiché lo stazionamento del veicolo presuppone che quest'ultimo, a volte per un lungo periodo di tempo, rimanga fermo fino al suo prossimo spostamento.

Incendio del veicolo parcheggiato in garage: paga i danni la RC auto

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Per quanto riguarda la circostanza che il sinistro sia derivato da un incendio causato dal circuito elettrico del veicolo, la Corte UE sostiene che, poiché tale mezzo risponde alla definizione di "veicolo", ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 2009/103, non sia necessario distinguere, tra le componenti del veicolo in questione, quella che è all'origine dell'evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale componente svolge.
Un'interpretazione siffatta è ritenuta conforme all'obiettivo della tutela delle vittime di sinistri causati dagli autoveicoli, che è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione.
In conclusione, spiega la Corte UE, l'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli", contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio.
Data: 22/06/2019 17:30:00
Autore: Lucia Izzo