Stop all'obbligo di denuncia per alcune armi
di Annamaria Villafrate - E' alla Commissione Affari costituzionali della Camera, il disegno di legge n. 1629 (sotto allegato) il cui obiettivo, attraverso la modifica dell'art 38 del Testo unico di pubblica Sicurezza, è di eliminare l'obbligo di denuncia previsto per coloro che detengono particolari tipi di armi. Come emerge dalla relazione, manufatti di valore storico culturale, come le baionette, le spade e le alabarde, vengono detenuti non perché destinati ad offendere la persona, come le armi da fuoco, ma per mera passione. Sono tanti i collezionisti e appassionati di armi antiche. Con questa riforma, si vuole eliminare l'autorizzazione richieste per le armi esplodenti, introducendo, con apposito regolamento, il solo obbligo informativo alle autorità della relativa detenzione.
Armi senza obbligo di denuncia: il ddl
Il disegno di legge n. 1629 assegnato in questi giorni alla Commissione Affari costituzionali della Camera interviene in materia di armi, con l'obiettivo di eliminare l'obbligo di denuncia per alcuni tipi di armi. Ed è proprio dal concetto di arma che occorre partire. Dalla relazione emerge la volontà di diversificare la disciplina prevista per le armi da fuoco, per le quali la denuncia all'autorità è necessaria, dalle altre per le quali si ha intenzione di introdurre, con regolamento, il solo obbligo informativo per chi detiene o cede a terzi determinati manufatti.
Armi di "valore culturale"
L'intento è di dare maggiore libertà di detenzione, attraverso la sburocratizzazione, a chi possiede armi che vengono considerate beni di valore culturale, come le baionette, i pugnali e le spade. Oggetti detenuti per mera passione da moltissimi collezionisti, come i preziosi cimeli della Prima Guerra Mondiale.
Il disegno di legge in particolare vuole a modificare l'art. 38 del TU, R.D n. 773/1931. Norma che, attualmente, al comma 1, prevede per chi detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere e caricatori per armi lunghe e corte, salvo eccezioni, l'obbligo di farne denuncia entro le 72 ore successive "alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata".
Deroga alla denuncia
Comma al quale, in virtù del disegno di legge, ne verrebbe aggiunto un secondo contenete la deroga alla suddetta denuncia, del seguente tenore "Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano alle lame, alle baionette, alle spade, agli spadini, alle alabarde e alle mazze ferrate."
Data: 30/06/2019 10:30:00Autore: Annamaria Villafrate