Responsabilità medica: l'omesso consenso informato è un danno autonomo
di Valeria Zeppilli – Nei giudizi di responsabilità medica, occorre considerare sempre che la mancata acquisizione del consenso e l'errore nell'intervento medico costituiscono due prestazioni ben distinte, che non possono essere considerate complessivamente.
Due risarcimenti
Tale distinzione, in termini pratici, comporta che il risarcimento spettante al paziente che non abbia rilasciato il proprio consenso a un intervento che, poi, non sia neanche stato eseguito correttamente è doppio: uno per l'errata esecuzione della prestazione del sanitario e un altro, ulteriore e autonomo, per l'omesso consenso informato.
Diversità dei diritti
Sul punto si è soffermata di recente la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 16892/2019 qui sotto allegata, che, facendo leva sulla distinzione, la ha giustificata in ragione della diversità dei diritti che sono pregiudicati nelle due differenti ipotesi.
Più precisamente, per i giudici, "il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico … e, quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente".
Per quanto riguarda invece il trattamento medico terapeutico, esso "ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute".
Se doppia è la lesione, quindi, anche il risarcimento è doppio.
La vicenda
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano che il giudice del merito, a fronte delle loro molteplici richieste risarcitorie, avesse trattato solo ed esclusivamente il danno da nascita indesiderata di loro figlio, e non gli ulteriori danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico, patrimoniale ed extrapatrimoniale, quale conseguenza dell'omessa diagnosi in utero della malformazione del feto. I due avevano chiesto anche i danni psichico e da diminuita vita di relazione.
Per la Corte, la sentenza va quindi cassata per una nuova valutazione del risarcimento spettante ai ricorrenti.
Data: 30/06/2019 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli