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Certificato unico debiti tributari: ecco istruzioni e modello

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per ottenere il rilascio del Certificato Unico debiti tributari previsto dal Codice della Crisi d'impresa


di Lucia Izzo - Un unico documento che riassume e "fotografa" tutti i debiti tributari che gravano sul cittadino, a titolo esemplificativo quelli per Imu, bollo auto, imposte scadute, ma anche cartelle esattoriali ancora da saldare, contributi da versare all'INPS, IRPEF e via dicendo.


Si tratta del c.d. Certificato unico dei debiti tributari del quale recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 224245/2019 (qui sotto allegato), ha approvato e fornito il modello e le istruzioni da utilizzare per ottenerne il rilascio, nonché il modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

Certificato unico debiti tributari: di cosa si tratta

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A parlare di "Certificazione dei debiti tributari" è stato in prima battuta il recente Codice della Crisi d'impresa (cfr. d.lgs. n. 14/2019), all'art. 364, prevedendo altresì che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto, con proprio provvedimento, adottare i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché le istruzioni agli uffici locali delle Entrate competenti al rilascio.
Per approfondimenti: Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Il Certificato unico, si rammenta, viene rilasciato dall'amministrazione finanziaria su richiesta effettuata dal debitore o dal Tribunale e contiene l'indicazione dei debiti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette.

Come richiedere il Certificato unico debiti tributari

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L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite il modello Richiesta certificato unico debiti tributari, il cui "fac simile" (qui sotto allegato) è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate.
Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato, ma, in quest'ultimo caso, sarà necessaria formale delega che il delegato sarà tenuto a consegnare unitamente alla richiesta del certificato. Se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l'imposta di bollo e i relativi certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali.
L'ufficio che riceve la richiesta verifica innanzitutto la propria competenza all'emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.

Come presentare il modello

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Il modello potrà essere trasmesso all'Ufficio competente utilizzando le seguenti modalità:
- consegna diretta all'ufficio che rilascia la relativa ricevuta;
- raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)". Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. Gli indirizzi PEC degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il Certificato unico debiti tributari viene rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

Il Certificato e l'identificazione dei debiti tributari

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Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, l'ufficio certifica l'assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest'ultimo caso i dati sono forniti mediante un prospetto costituente parte integrante del certificato.
Il certificato, come si desume dal Modello per il rilascio ad uso degli uffici dell'Agenzia delle entrate (qui sotto allegato) è articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.
Nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni riguardanti la tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell'atto, l'anno di imposta, la data di notifica e l'importo residuo dovuto del debito.
Per importo residuo del debito deve intendersi l'importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010.
Nelle restanti colonne sono indicati:
- l'importo residuo dovuto non ancora definitivo (in quanto trattasi di atto per il quale pendono i termini di impugnazione, oppure di atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato, oppure di atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento);
- la presenza di istituti definitori di competenza dell'Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle entrate Riscossione;

- la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza;
- l'importo sospeso in presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale;
- in caso di contenzioso pendente, l'importo oggetto di contestazione che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti.
Data: 30/06/2019 16:00:00
Autore: Lucia Izzo