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La mediazione in ambito condominiale

L'omessa convocazione dell'assemblea per la mediazione rileva sotto il piano della responsabilità professionale dell'amministratore


Avv. Paolo Accoti – Per mediazione il dettato normativo intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione

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Il procedimento viene avviato con il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Ciò detto, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia – tra le altre – di condominio, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione (art. 5, co. 1-bis D.Lgs. 28/2010), il che sta a significare che chiunque voglia intraprendere un'azione giudiziaria nella suddetta materia deve dapprima esperire il procedimento di mediazione che, pertanto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 71-quater disp. att. Cc, per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile (artt. 1117 – 1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, II co. Cc.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, II co. Cc e se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Ad ogni modo, qualora l'amministratore non informi l'assemblea dell'istanza di mediazione e, pertanto, ometta di convocarla a norma del predetto art. 71 disp. att. Cc, ciò rileva sotto il profilo della eventuale responsabilità professionale dell'amministratore ma, giammai, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria per il condominio ovvero costituire argomento di prova, ex art. 116 Cpc, in danno dello stesso condominio.

Ed invero tali conseguenze sfavorevoli sono sì espressamente previste dall'art. 8, IV co bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il quale, infatti, dispone che <<dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio>>, tuttavia, le stesse non possono essere imputate al condominio, atteso che il comportamento omissivo è addebitabile esclusivamente all'amministratore quale mero mandatario della compagine condominiale che, come è noto, non ha una propria personalità giuridica o soggettività autonoma alla quale, conseguentemente, addebitare direttamente tale condotta omissiva.

Questi gli interessanti principi dettati dal Tribunale di Monza, Giudice dott. Nicola Greco, nella sentenza pubblicata in data 2 Luglio 2019 (sotto allegata).

La vicenda giudiziaria

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Un condomino impugnava una delibera assembleare chiedendo, tra l'altro, che la stessa venisse dichiarata nulla ovvero annullabile con condanna del condominio al versamento all'entrate del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010, oltre al risarcimento del danno emergente subito in conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione e, in particolare, per il compenso dovuto per la difesa nell'attiva stragiudiziale sopra detta.

Nella contumacia del condominio il Tribunale di Monza annullava la delibera impugnata, tuttavia, rigettava le ulteriori domande e, in particolare, quella diretta ad ottenere la refusione delle spese di giudizio da parte del condominio.

La decisione

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Per motivare l'anzidetta decisione il Tribunale sostiene che non può essere <<… accolta l'impostazione attorea circa il fatto che, per l'amministratore il potere / la legittimazione di partecipazione alla procedura di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 deriva dalla delibera assembleare prevista dall'art. 71 quater disp. att. c.c., la circostanza che nell'ipotesi oggetto di causa nessuna delibera sia stata assunta, non avendo l'amministratore convocato assemblea dei condomini con all'o.d.g. il conferimento all'amministratore stesso della legittimazione a partecipare alla procedura de qua (indicando anche, se del caso, la posizione da assumere in sede di mediazione), fa emergere, al più, profili di eventuale responsabilità professionale in capo all'amministratore, ma non permette né di applicare la "sanzione" pecuniaria, né di "desumere argomenti di prova" ex art. 116, comma 2, c.p.c. e ciò perché tali conseguenze sfavorevoli presuppongono che la "mancata partecipazione senza giustificato motivo" possa essere imputata al soggetto che le subisce; ma qui detto presupposto fa difetto, visto che il comportamento omissivo (ad avviso della difesa attorea, da considerare equivalente alla "mancata partecipazione senza giustificato motivo") è stato tenuto dall'amministratore e non dal Condominio convenuto, il tutto nell'ambito di una tipologia di rapporto nella quale neppure il concetto di "immedesimazione organica" giova alla tesi sostenuta dal sig. … , avendo anche la difesa di quest'ultimo evidenziato come l'amministratore condominiale sia un mandatario della compagine condominiale e non un organo di un ente dotato di personalità / soggettività autonoma, al quale imputare in via diretta condotte commissive od omissive poste in essere dal soggetto che riveste la qualità di organo.>>.

Data: 09/07/2019 11:00:00
Autore: Paolo Accoti