La libertà sindacale
di Valeria Zeppilli – La libertà sindacale è la libertà dei lavoratori di associarsi o non associarsi a un'organizzazione sindacale e di esercitare o meno i diritti e le attività che ne derivano.
Indice:
- La libertà sindacale nella Costituzione
- Diritto di associazione e di attività sindacale
- Libertà sindacale negativa
- Libertà sindacale e divieto di discriminazioni
- I sindacati di comodo
La libertà sindacale nella Costituzione
La libertà sindacale trova il suo principale riconoscimento nella Costituzione, in particolare nel primo comma dell'articolo 39, il quale sancisce letteralmente che "L'organizzazione sindacale è libera".
Si tratta di una sorta di specificazione della più generale libertà di associazione riconosciuta dall'articolo 18 della Costituzione.
Diritto di associazione e di attività sindacale
Oltre che nella Costituzione, la libertà sindacale è sancita, e regolata, anche da specifiche disposizioni di legge, in particolare dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto dei lavoratori.
Volendo esaminare tutte tali norme, partiamo dalla prima, ovverosia dall'articolo 14, il quale decreta il diritto di associazione e di attività sindacale affermando che a tutti i lavoratori deve essere garantito, all'interno dei luoghi di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.
Libertà sindacale negativa
Quando si parla di libertà sindacale, si fa di norma riferimento anche alla libertà sindacale negativa, che è la libertà di non aderire ad alcuna associazione sindacale.
Essa si ricava, implicitamente, dall'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori che sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che questi aderisca o non aderisca a un'associazione sindacale o cessi di farne parte.
Libertà sindacale e divieto di discriminazioni
Sempre il predetto articolo pone poi il divieto di licenziare un lavoratore o discriminarlo nell'assegnazione di una qualifica o una mansione, nei trasferimenti o nei provvedimenti disciplinari o recargli in altro modo pregiudizio in ragione della sua affiliazione o attività sindacale o della sua partecipazione a uno sciopero.
Qualsiasi atto o fatto in tal modo discriminatorio, secondo quanto sancito dallo Statuto dei lavoratori, deve ritenersi nullo.
Inoltre, è vietato concedere trattamenti economici di maggior favore a coloro che aderiscono o non aderiscono a un sindacato o a un certo sindacato. Se il giudice accerta che è stata attuata una discriminazione di tal genere, condanna il datore di lavoro a pagare una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore che ha illegittimamente corrisposto nel periodo massimo di un anno. Tale somma è poi devoluta a favore del fondo adeguamento pensioni.
I sindacati di comodo
Le norme dello Statuto dei lavoratori che tutelano e disciplinano la libertà sindacale (positiva o negativa) si concludono con una previsione, posta dall'articolo 17, che sancisce il divieto di istituire i sindacati di comodo, anche chiamati, in gergo, sindacati gialli.
Si tratta, in sostanza, di quelle associazioni sindacali di lavoratori che sono costituite o sostenute, con mezzi finanziari o in altro modo, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni.
Se il giudice accerta che un sindacato è un sindacato di comodo, in ogni caso, non può scioglierlo ma può solo inibire il comportamento del datore di lavoro, interdicendo la sua azione di sostegno all'associazione dei lavoratori.
Data: 10/07/2019 18:00:00Autore: Valeria Zeppilli