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L'abbaio del cane: profili civilistici

Il contemperamento tra il diritto del cane di abbaiare e il limite di tollerabilità da parte dell'uomo nel codice civile e nella giurisprudenza


Avv. Eliana Messineo - Abbaiare è un diritto esistenziale dei cani. Sul punto è ormai univoca la giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il diritto di abbaiare

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All'uopo, va ricordata una sentenza del 11 agosto 2006 del Giudice di Pace di Rovereto chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un signore che, esasperato dal continuo abbaiare dei due dobermann dei vicini, aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, affermando che " abbaiare è un diritto esistenziale dei cani" e definendo il collare anti-abbaio uno strumento " lesivo dei diritti degli animali".
Ed ancora, importante caposaldo della materia è la storica sentenza del Tribunale di Lanciano del 19 giugno 2012 che ha stabilito che, nei limiti della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. " i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purché non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice".
Abbaiare è un diritto sacrosanto del cane soprattutto quando aiuta l'uomo nella difesa della sua proprietà come nel caso portato davanti al Giudice di Lanciano ove i due cani, accusati dai vicini di disturbare con il loro abbaio, appartenevano ad una famiglia residente in campagna. Solo se l'abbaio diventa troppo molesto e patologico è necessario intervenire.

Il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c.

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I cani possono, dunque, abbaiare ma con "moderazione".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7856 del 26 marzo 2008 che, con riferimento alla vicenda dell'abbaio di un cane tenuto in appartamento, ha così statuito " la presenza di un cane all'interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini in nome dei principi del vivere civile. In tema di immissioni in ambito condominiale, superano la normale tollerabilità i rumori derivanti dai latrati insistenti del cane e dalle riunioni rumorose".
In tema di diritto del cane di abbaiare, la disciplina di riferimento, sotto il profilo civilistico, è quella delle immissioni prevista dall'art. 844 c.c., posto che il rumore del cane che abbaia è un'immissione.
Com'è noto, l'art. 844 c.c. stabilisce che " il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".
Il criterio della normale tollerabilità indicato dall'art. 844 c.c. non ha carattere assoluto, ma relativo nel senso che non esiste una misura precisa fissata dal legislatore oltre la quale l'abbaiare del cane è vietato.
La valutazione volta a stabilire se le immissioni restino comprese o meno nel limite stabilito dalla norma deve essere effettuata caso per caso tenendo in considerazione sia lo stato dei luoghi (i rumori presenti in città non sono paragonabili ai rumori di una casa isolata o in campagna), sia la sensibilità dell'uomo medio.
Secondo la giurisprudenza si ritiene intollerabile ogni interferenza acustica che superi la misura di 3 decibel il rumore di fondo dell'ambiente circostante.
Sul piano probatorio, il superamento del limite della normale tollerabilità potrà essere oggetto di accertamento da parte di un consulente tecnico o essere oggetto di deposizione testimoniale.

La giurisprudenza ha dato anche la definizione di rumore in accordo con l'art. 844 c.c. affermando che lo stesso può consistere in un "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo" (cfr. Tribunale Napoli, Sez. X, n. 11927/1990).

La proposta di legge

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Il 23 maggio 2018 è stata presentata alla Camera una proposta di legge, a firma della deputata Michela Vittoria Brambilla, di modifica dell'art. 844 c.c., in materia di immissioni sonore da parte degli animali, con l'aggiunta del seguente comma:
"Il proprietario o detentore di animali non è tenuto ad impedire le immissioni sonore da parte degli stessi se queste non superano la normale tollerabilità. L'autorità giudiziaria, nell'applicazione del presente comma, tiene conto prioritariamente del benessere dell'animale e in nessun caso dispone l'allontanamento coatto dello stesso. Il proprietario o detentore non può essere perseguito o punito a causa delle immissioni sonore da parte del proprio animale".
Leggi I cani possono abbaiare nei limiti della normale tollerabilità
Data: 11/07/2019 15:30:00
Autore: Eliana Messineo