Area Schengen
Avv. Marco Sicolo - Per Area Schengen si intende uno spazio in cui, in virtù di accordi internazionali, è stata resa libera la circolazione delle persone tra vari Stati europei, senza che siano effettuati controlli al passaggio del confine.
- L'accordo di Schengen
- Il visto d'ingresso per i residenti di Paesi terzi
- Funzionamento della libera circolazione in Area Schengen
- Spazio Schengen: la collaborazione tra gli Stati aderenti
L'accordo di Schengen
L'accordo di Schengen coinvolge quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda, più alcuni altri Stati che non fanno parte dell'UE (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), oltre ai territori del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e di Città del Vaticano.
In Croazia, Cipro, Romania e Bulgaria (Stati membri Ue) il trattato non è ancora operativo, nonostante l'adesione.
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Il visto d'ingresso per i residenti di Paesi terzi
All'abolizione dei controlli alla frontiera interna (cioè quella tra due Stati aderenti) fa da contraltare il particolare rigore nell'attività di controllo alle frontiere esterne aeroportuali, marittime o terrestri.
In base all'insieme delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'area (c.d. Acquis di Schengen), ogni Stato aderente è responsabile del rilascio del visto d'ingresso che garantisce la libera circolazione in tutta l'area.
Ai fini dell'ingresso, della permanenza e della libera circolazione nello Spazio Schengen, i Paesi terzi non sono considerati tutti nello stesso modo.
Infatti, in base a considerazioni di carattere prevalentemente politico, per i residenti di alcuni Stati non è previsto il rilascio di alcun visto (ad es. USA, Canada, Australia, Giappone e quasi tutti i Paesi dell'America Latina), mentre per altri Stati (ad es. la quasi totalità dei Paesi dell'Asia e dell'Africa) è previsto il rilascio del visto per l'ingresso nell'area e in alcuni casi anche per il transito all'interno di essa.
Va notato che l'applicazione dell'Accordo di Schengen ha portato alla creazione di separate aree di ingresso, nell'ambito di porti e aeroporti, a seconda che si tratti di passeggeri in arrivo da altri Paesi aderenti o da Paesi extra Schengen.
Funzionamento della libera circolazione in Area Schengen
In linea di massima, il funzionamento della Zona Schengen può schematizzarsi come segue:
- Un cittadino UE, oltre a poter circolare liberamente negli altri Stati UE aderenti, può entrare liberamente anche nel territorio dei Paesi extra UE aderenti al Trattato di Schengen. Per viaggiare gli occorre solo un documento d'identità o il passaporto, da esibire se richiesto, senza dover rendere conto alle Autorità dei motivi del suo viaggio;
- Un cittadino UE che voglia fare ingresso in un Paese UE non aderente a Schengen, o in cui il Trattato non sia ancora operativo, deve sottoporsi ai controlli minimi alla frontiera, per consentire la verifica della propria identità. Bastano carta d'identità o passaporto;
- Un cittadino di un Paese extra UE per cui non sia previsto il rilascio del visto d'ingresso, può entrare in Area Schengen producendo alla frontiera esterna il passaporto e dimostrando il motivo del viaggio (studio, lavoro, vacanza etc.), di avere mezzi adeguati alla durata della permanenza e sufficienti all'acquisto del biglietto di ritorno (se non già in suo possesso). Dal suo ingresso, la libera circolazione nello Spazio Schengen è garantita per 90 giorni complessivi anche non consecutivi, da conteggiare in un arco temporale massimo di 180 giorni.
- Un cittadino di un Paese extra UE per cui sia previsto il rilascio del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata (max. 90 giorni) deve farne richiesta al Consolato dello Stato Schengen in cui trascorrerà più tempo, o in mancanza di tale dato, in quello di primo ingresso. Una volta ottenuto il visto, potrà fare ingresso nell'area (producendo il passaporto e ogni altra documentazione prevista) e circolare liberamente per il tempo previsto dal suo visto.
Da notare che il cittadino di un paese extra UE che sia in possesso di permesso di soggiorno in uno stato UE aderente a Schengen può fare a meno di richiedere il visto.
Chi intende rimanere più a lungo dei 90 giorni, anche per motivi di lavoro, deve fare richiesta di un visto per soggiorni di lunga durata o di permesso di soggiorno, secondo le normative comunitarie e del singolo Stato a cui è inoltrata la richiesta.
Spazio Schengen: la collaborazione tra gli Stati aderenti
Nell'ambito dell'accordo di Schengen, l'introduzione della libera circolazione è accompagnata da una serie di altre disposizioni volte a garantire la massima cooperazione tra gli Stati aderenti nell'attività di polizia e di prevenzione dell'immigrazione clandestina e del terrorismo.
A tale scopo, sono stati istituiti appositi sistemi d'informazione per la condivisione tempestiva di dati e informazioni inerenti l'attività di sorveglianza e sicurezza interna.
Data: 11/07/2019 12:30:00Autore: Marco Sicolo