Ecco la riforma del processo penale
di Annamaria Villafrate - Sta già circolando il disegno di legge delega per riformare il processo penale che il ministro Bonafede porterà in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Obiettivi finali, condivisi con tutti i tentativi di riforma precedenti, velocizzare e snellire la procedura penale. Le proposte più interessanti riguardano il potenziamento della funzione filtro dell'udienza preliminare, la riduzione dei termini per il compimento delle indagini preliminari e l'ampliamento dei casi in cui è possibile appellare.
Ma vediamo meglio questi e altri punti della riforma:
Processo penale, i contenuti della riforma
Si parla da tempo di riformare il processo penale. A dire il vero quasi ad ogni cambio legislatura si mette mano a codici e leggi, nel tentativo, spesso vano, di migliorare quelle esistenti e di rendere più efficiente la macchina della giustizia.
Ecco le principali misure di modifica del codice di procedura penale:
- al CSM il compito di indicare alle procure i criteri utili a definire i reati a cui dare priorità;
- introduzione di un limite massimo di durata per le indagini preliminari di 6 mesi per i reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena pecuniaria unitamente alla pena detentiva non superiore a 3 anni, di 1 anno e 6 mesi per i reati più gravi e di un anno per i reati medio gravi, con il confine di poter prorogare le indagini una sola volta;
- obbligo per il PM di di notificare "senza ritardo" all'indagato e alla persona offesa dal reato l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, informandoli del diritto di visionarli ed estrarne copia. Sarà tollerato un ritardo nella notifica di questo avviso solo per un periodo limitato di tempo e solo con provvedimento motivato per i reati più gravi come terrorismo e mafia. La violazione di queste disposizioni con dolo o negligenza inescusabile sarà considerato illecito disciplinare. Se poi, avvisate le parti, il PM non intraprenderà l'azione penale o non chiederà l'archiviazione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal difensore dell'indagato o della persona offesa, la sua condotta configurerà un illecito disciplinare se commesso con dolo o negligenza inescusabile;
- potenziamento del ruolo di filtro dell'udienza preliminare, attraverso la previsione del rinvio a giudizio limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti permetteranno l'accoglimento dell'accusa;
- previsione dell'obbligo di notifica mediante consegna al difensore delle comunicazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, salvo deroghe, per garantire la conoscenza dell'atto anche da parte dell'imputato;
- meno ostacoli all'integrazione probatoria del rito abbreviato;
- ampliamento delle ipotesi appello nei casi di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria o alternativa, salvo eccezioni; di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o alternativa.
Le reazioni
Autore: Annamaria Villafrate