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Riforma del processo civile: negoziazione rafforzata 

Negoziazione rafforzata, conciliazione depotenziata, stop al filtro in appello, rito semplificato davanti al giudice unico e processo più telematizzato. Sono i punti della riforma del processo civile in arrivo


di Annamaria Villafrate - Anche la riforma del processo civile prende forma. Diverse le novità che, come per la procedura penale, si pongono l'obiettivo di deflazionare, snellire e velocizzare il procedimento civile. Se la conciliazione perde vigore, la negoziazione viene rafforzata e incoraggiata. Rito semplificato rapido e più snello per le cause di competenza del giudice unico, eliminazione del filtro dell'appello, notifiche via PEC per i soggetti obbligati ad averla per legge e deposito telematico obbligatorio.
Questi i punti principali della legge delega che il ministro Bonafede ha presentato alle rappresentanza di avvocatura e magistratura e che sarà portato in Consiglio dei ministri in questi giorni, completando il quadro già delineato con la riforma della procedura penale (leggi Ecco la riforma del processo penale):


Conciliazione affievolita

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Il rimedio alternativo di risoluzione delle controversie della conciliazione perderà terreno con la riforma. Se da un lato verrà estesa anche per risolvere le controversie relative ai contratti di mandato, dall'altro verrà esclusa per la colpa medica e i contratti bancari e finanziari.

Negoziazione assistita rafforzata

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Lo strumento della negoziazione assistita invece uscirà notevolmente rafforzato dalla riforma, anche se non verrà utilizzata per la risoluzione delle liti in materia di circolazione stradale, a causa dei ritardi riscontrati in caso di ricorso a questa misura.

Facendo un passo indietro nel tempo si vuole utilizzare questa ADR anche nelle cause di lavoro, senza introdurla tuttavia come condizione di procedibilità.

Il CNF dovrà elaborare una procedura standard, anche se c'è già l'idea di un'istruttoria da affidare agli avvocati basata su dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti e nella possibilità di chiedere alla parte avversa una dichiarazione scritta in cui indicare fatti sfavorevoli per la stessa. Per chi dichiara il falso saranno previste sanzioni penali e per chi invece non si sottopone all'interrogatorio ci saranno conseguenze dal punto di vista processuale. Non solo, le dichiarazioni potranno trovare impiego nel successivo giudizio, una volta conclusa la negoziazione, al fine di snellire la fase istruttoria di causa. Per incentivare gli avvocati a ricorrere alla negoziazione si prevede infine una maggiorazione del 30% sul compenso.

Nuovo rito semplificato per il giudice unico

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Nuovo procedimento semplificato per il giudice unico. Resta ferma la forma del ricorso per l'atto introduttivo, l'udienza di comparizione dovrà essere fissata entro e non oltre i quattro mesi, mentre il termine di comparizione delle parti non potrà superare gli 80 giorni.

Nel corso della prima udienza di prima comparizione, il giudice, su richiesta, concederà non più di 30 giorni per produrre documenti e indicare i mezzi di prova relativi ai fatti contestati e altri 20 giorni al massimo per indicare la prova contraria, con il vincolo di dover fissare la successiva udienza a non più di 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine. Conclusa la fase istruttoria, il giudice a quel punto inviterà le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa nella stessa udienza, fissandone una nuova, su richiesta, previo deposito di memorie non oltre i 40 giorni che la precedono.

Rafforzamento della fase istruttoria

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La fase di raccolta e di valutazione delle prove verrà potenziata attraverso l'introduzione di sanzioni processuali e pecuniarie per chi ostacolerà ispezioni personali o su cose che il giudice riterrà indispensabili o per chi non rispetterà l'ordine di esibizione di cose o documenti.

Deposito telematico anche davanti al GdP

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Deposito telematico dei documenti e degli atti di parte obbligatorio anche nei giudizi del GdP. Al capo dell'ufficio il potere di autorizzare il deposito non telematico solo nel caso in cui i sistemi non dovessero funzionare o per motivi di urgenza.

Notifiche

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Nel caso in cui il destinatario delle notifiche sia un soggetto obbligato per legge ad avere la PEC, la notifica degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali deve avvenire al legale a mezzo Posta elettronica certificata. Qualora la notificazione a mezzo PEC non sia possibile o non dovesse andare a buon fine per causa riconducibile al destinatario, il legale effettuerà la notifica tramite inserimento, a spese di chi ne fa richiesta, nell'area web prevista dall'art. 359 Codice crisi e la notifica si considererà eseguita con il decorso del 10° giorno successivo alla data di inserimento.

Stop al filtro in appello

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Eliminato il filtro dell'inammissibilità in appello nei casi in cui l'impugnazione ha una probabilità ragionevole di essere respinta. Non solo, l'appello verrà avviato con ricorso e la prima udienza verrà fissata in un termine non superiore ai 90 giorni. Conclusa la trattazione e la fase istruttoria, precisazione delle conclusioni e discussione avverranno in un'unica udienza nel corso della quale avverrà la lettura del dispositivo.

Il parere del CNF sulla riforma

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Nel complesso, una riforma condivisa dall'avvocatura anche se con diversi rilievi. Come riportato in una nota ufficiale sul sito del CNF: "Il Consiglio Nazionale Forense manifesta la propria condivisione per il metodo finora seguito dal Ministro, di confronto allo stesso tavolo tra i protagonisti del processo, segnatamente magistrati e avvocati. Tra le criticità ancora da risolvere ... la fase di definizione del thema decidendum, che impone una maggiore e più garantista razionalizzazione, e il modello decisorio nel giudizio d'appello, che deve sempre assicurare il contraddittorio scritto".

Data: 13/07/2019 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate