Decreto ingiuntivo senza giudice
di Annamaria Villafrate - La riforma del procedimento monitorio che vuole attribuire all'avvocato il potere di effettuare le verifiche preliminari del decreto ingiuntivo, rimettendo al giudice la fase eventuale dell'opposizione è oggetto di discussione ormai da diversi mesi. Ma ora il testo del ddl n. 755 (sotto allegato) sta per concludere il proprio esame in commissione giustizia, con la chiusura del termine per proporre gli emendamenti, e arriverà presto in aula.
Nell'attesa, ecco i punti salienti della riforma:
- Decreto ingiuntivo senza giudice: a che punto siamo
- All'avvocato il compito di emettere il decreto ingiuntivo
- Responsabile l'avvocato che non verifica i presupposti
- All'avvocato il compito di ricerca dei beni in modalità telematica
- Compiti residuali del giudice
Decreto ingiuntivo senza giudice: a che punto siamo
Ieri, l'ultimo giorno per presentare emendamenti al disegno di legge n. 755 in discussione alla Commissione Giustizia del Senato. Con questa innovazione, si vuole sgravare il giudice dalla verifica preventiva dei presupposti del decreto ingiuntivo prima di procedere alla sua emissione in base a una formula che, di fatto, è già predisposta dal legale in calce al ricorso. Verifica che, nel progetto del disegno di legge passerebbe all'avvocato.
All'avvocato il compito di emettere il decreto ingiuntivo
Attraverso l'introduzione nel libro VI, titolo I, capo I c.p.c dell'art. 656 bis si attribuisce all'avvocato, munito di mandato professionale e su richiesta dell'assistito creditore di una somma liquida di danaro, il compito di emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ordina all'altra parte di pagare l'importo dovuto entro venti giorni.
L'atto deve contenere inoltre l'espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore può fare opposizione e che, se non si oppone, si procederà a esecuzione forzata se:
- il credito risulta da prova scritta;
- riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chi ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- è relativo a onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o ad altri soggetti esercenti una libera professione o arte il cui compenso è calcolato in base a una tariffa legalmente approvata.
Una volta redatto, l'atto di ingiunzione deve essere notificato a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta.
Responsabile l'avvocato che non verifica i presupposti
Con l'introduzione dell'art. 656 c.p.c invece si prevede che, se l'avvocato che emette il decreto ingiuntivo non verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 656 bis è soggetto ad azione civile e disciplinare. Se poi la verifica puntuale della sussistenza dei requisiti suddetti è riconducibile a una condotta del legale commessa con dolo o colpa grave, costui è chiamato a risponderne dal punto di vista disciplinare davanti all'ordine professionale competente, oltre a dover rimborsare al soggetto ingiunto erroneamente le spese giudiziarie e i danni subiti.
All'avvocato il compito di ricerca dei beni in modalità telematica
L'avvocato inoltre può essere autorizzato dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, previa istanza del creditore, ad accedere telematicamente alle banche dati dell'anagrafe tributaria e in quelle degli enti previdenziali, per acquisire tutte le informazioni necessarie a individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione, come quelli derivati da rapporti di conto corrente, lavoro subordinato o autonomo. Le risultanze delle ricerche effettuate devono risultare da apposito verbale.
Compiti residuali del giudice
In base a questo disegno di legge al giudice residuerebbero le seguenti funzioni:
- pronunciarsi in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, rigettandola se non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione con decreto motivato da pronunciarsi in prima udienza concedendo l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione con ordinanza non impugnabile;
- motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- svolgere i compiti previsti, per quanto compatibili, dagli artt. 648, 652, 653 e 654 c.p.c.
Autore: Annamaria Villafrate