Semaforo giallo: 3 secondi per legge
Dopo il fervente dibattito che ha coinvolto anche la giurisprudenza, la riforma del Codice della Strada introduce una durata standard per il semaforo giallo. Bocciati i 4 secondi arriva la durata standard di 3
di Lucia Izzo - Nel Codice della Strada potrebbe presto essere stabilita una durata standard per la luce semaforica gialla. La questione, che negli anni ha ingenerato un aspro contenzioso tra cittadini e Pubblica Amministrazione, è infatti stata inserita nel testo unificato di riforma del Codice della Strada (qui sotto allegato) approvato in prima lettura in commissione Trasporti alla Camera.
Per approfondimenti Codice della strada: arriva la riforma
- Semaforo giallo: cosa dice il Codice della Strada
- La determinazione del Ministero dei Trasporti
- Durata semaforo giallo: cosa dice la giurisprudenza
- Semaforo giallo tarato su 4 secondi
- Semaforo giallo nella riforma del Codice della strada
Semaforo giallo: cosa dice il Codice della Strada
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Il nostro ordinamento non disciplina in via generale o in modo dettagliato la durata dell'accensione della luce gialla dei semafori.
L'art. 41 del Codice della Strada sui "Segnali luminosi" si limita a prevedere che, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possano oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione del "giallo", da non poter più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. In questo caso, saranno tenuti a sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
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Non essendo presente nel Codice alcuna previsione circa una durata minima di accensione della luce gialla, molto spesso gli automobilisti, multati per passaggio con il rosso, hanno sollevato critiche sottolineando come il semaforo giallo fosse rimasto acceso per un tempo talmente breve da non consentire una sosta tempestiva o lo sgombro della carreggiata.
In aggiunta, non sono mancate lamentele in ordine a una presunta mala fede da parte delle amministrazioni che, approfittando del fatto che la durata della luce gialla non sia predeterminata per legge, farebbero "cassa" sugli ignari automobilisti facendo durare talmente poco il semaforo giallo, nel passaggio dal verde al rosso, sì da rendere inevitabile la multa attraverso i sistemi di rilevamento automatici.
La determinazione del Ministero dei Trasporti
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Il Ministero dei Trasporti ha dunque ritenuto opportuno intervenire sul tema, precisando in una nota (n. 67906/2007) le tempistiche da adottare: nel dettaglio, si è richiamato uno studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10/09/2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", il quale al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi in base alla velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
Inoltre, in presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, è indicata una durata di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h.
Durata semaforo giallo: cosa dice la giurisprudenza
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La decisione del Ministero ha trovato l'avallo della giurisprudenza, compresa quella di legittimità. La Suprema Corte, nella sentenza n. 27348/2014, ha ritenuto congrua la durata stabilita dal Ministero, stante l'assenza nel Codice della Strada di una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla. In particolare, nel caso di specie, il "giallo" era durato 3,365 secondi, tempo ritenuto sufficiente a consentire l'attraversamento dell'incrocio nelle condizioni previste dal Codice della Strada.
Una decisione confermata anche nella sentenza n. 18470/2014: per la Cassazione tre secondi costituiscono, in relazione allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001 e richiamato dalla risoluzione del 2017 del MIT, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Di conseguenza, una durata superiore deve senz'altro ritenersi congrua.
Nella sentenza n. 14914/2015, quindi, la Cassazione ha ritenuto congrua una durata della luce gialla pari a 4 secondi e questo costante orientamento in ordine ai tempi di durata del semaforo "giallo" è stato ribadito anche nella più recente sentenza n. 11702/2017.
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In particolare, in linea con il Ministero dei Trasporti, si è precisato che "in assenza di specifiche indicazioni del codice - lo stesso deve avere una durata - non inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo".
Semaforo giallo tarato su 4 secondi
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Nel solco tracciato dal MIT e dalla giurisprudenza, si innesta ora la riforma del Codice della Strada che potrebbe ben presto fornire una risposta univoca in argomento. In realtà, in prima battuta era stata la proposta di legge n. 1613 che puntava a intervenire in materia.
Nel dettaglio, "al fine di prevenire ulteriori disagi ai cittadini utenti", tale proposta propugnava una novellazione dell'art. 41 del Codice della Strada che avrebbe comportato, da un lato, l'introduzione di un "tempo di tolleranza" entro il quale l'attraversamento dei segnali di arresto in presenza di luce gialla non sarebbe stato sanzionabile e, dall'altro, l'affidamento a un decreto del MIT della decisione sulla regolazione della durata della luce semaforica.
Semaforo giallo nella riforma del Codice della strada
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Nelle more dell'adozione di quest'ultimo provvedimento si era previsto che la durata minima della luce gialla fosse almeno di 4 secondi. Tuttavia, tale proposta di legge è poi confluita nel testo unificato di riforma del Codice della Strada, con alcune variazioni.
In sostanza, nella sua attuale versione, la riforma del C.d.S. stabilisce che, intervenendo sull'art. 41, comma 10 del Codice, si introduca un periodo di accensione della luce gialla che debba avere durata minima non inferiore a tre secondi. Sulla congruità di tale termine dovrà dare il proprio parere l'Aula di Montecitorio, prima di inoltrare il testo al Senato. Nulla vieta, dunque, che durante l'iter legislativo possano esservi (o meno) ritocchi in tal senso.
Autore: Lucia Izzo