Responsabile il conducente che sorpassa moto e bici troppo vicino
La Cassazione rammenta la particolare cautela in caso di sorpasso di veicoli a due ruote e la necessità di una distanza laterale di sicurezza sufficientemente ampia
di Lucia Izzo - Il conducente che si accinge a sorpassare scooter, moto o biciclette deve tenere conto che i veicoli a due ruote hanno un equilibrio particolarmente instabile e maggiore probabilità di sbandamenti e mantenere una distanza laterale di sicurezza sufficientemente ampia che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni del veicolo sorpassato.
Qualora il conducente ritenga di non poter effettuare la manovra in sicurezza dovrà desistere e attendere di trovarsi nelle condizioni di poterlo fare senza rischi. Tanto premesso, deve ritenersi legittima la condanna del conducente dell'autocarro il cui sorpasso, avvenuto troppo vicino al motociclo, abbia fatto perdere a quest'ultimo il controllo del mezzo a causa dello spostamento d'aria.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 32479/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per l'omicidio colposo di una motociclista. In particolare, a provocare la morte della ragazza era stato il sorpasso effettuato dall'imputato, alla guida di un autocarro, senza le dovute cautele.
- Il caso
- Sorpasso veicoli a due ruote e distanza laterale di sicurezza
- Condannato il conducente che sorpassa troppo vicino
Il caso
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Durante la manovra dell'autocarro, nonostante non fosse avvenuto tra i due veicoli alcun contatto, la ragazza alla guida del motociclo aveva perso il controllo dello stesso, rovinando a terra e finendo proprio sotto il veicolo guidato dall'imputato, decedendo a seguito delle gravissime conseguenze derivate dall'incidente.
I giudici di merito hanno rilevato, in primis, che l'autocarro non avrebbe potuto effettuare il sorpasso in quanto in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni il codice della strada lo vieta espressamente (cfr. art. 148, comma 12, C.d.S.).
Ancora, si ritiene che l'imputato non abbia rispettato neppure le regole poste dallo stesso Codice (cfr. art. 148, comma 3, C.d.S.) laddove prevede che il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, debba portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
Nel caso di specie, la distanza di sicurezza dalla moto, tenuta dal mezzo pesante dopo aver intrapreso la manovra, viene ritenuta dai giudici assolutamente insufficiente ad assicurare alla conducente una qualsivoglia manovra di emergenza che avrebbe potuto rendersi necessaria in caso di turbativa della guida conseguente allo spostamento d'aria cagionato dalla stessa manovra stessa di sorpasso.
Sorpasso veicoli a due ruote e distanza laterale di sicurezza
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La condanna viene confermata anche in Cassazione, ritenendosi che la Corte territoriale, con motivazione lineare e corrente, abbia sottolineato la sussistenza di evidenti profili di colpa in capo al conducente dell'autocarro che si pongono in intimo collegamento con la caduta della motociclista.
Gli Ermellini ribadiscono che, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato (cfr. Cass., n. 23079/2017).
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada.
In tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità degli utenti della strada.
Condannato il conducente che sorpassa troppo vicino
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Ancora, si rammenta che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare.
Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso, che costituisce manovra pericolosa e complessa, non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo desistere dalla manovra qualora, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza che sussista uno spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione.
Tale dovere sicuramente incombeva in capo all'imputato, il quale aveva realizzato che la manovra di sorpasso doveva essere eseguita con particolare cura, risultando particolarmente insidiosa in ragione dell'andamento ondivago del conducente, il quale rendeva palese il pericolo di un contatto.
Peraltro, non era ragionevolmente preventivabile il rispetto di una adeguata distanza laterale tra i mezzi proprio in ragione delle peculiari condizioni di guida della motociclista, della vicinanza all'incrocio e, principalmente, della ridotta larghezza della strada.
Autore: Lucia Izzo