Corte Costituzionale: Rapporti patrimoniali tra coniugi: incostituzionale l'uso della legge nazionale del marito
Con
sentenza n.254/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.19, comma 1, delle disposizioni preliminari al
codice civile - che sebbene abrogato dall'art. 73 della legge n.218/1995 è tuttora applicabile ai giudizi instaurati anteriormente al 31 dicembre 1996 - nella parte in cui, in caso di "mancanza di legge nazionale comune (?) stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del
matrimonio".La Corte rileva infatti che tale norma, "componendo un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei coniugi privilegiando nell'individuazione della norma regolatrice dei rapporti patrimoniali tra questi la legge nazionale del marito, realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione sia dell'art. 3 comma primo della
Costituzione, sia dell'art. 29 comma secondo della
Costituzione".
Data: 18/09/2006
Autore: Silvia Vagnoni